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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

2 Se l’autorizzazione è totalmente revocata e il patrimonio nonché, nel caso delle casse malati, l’effettivo degli assicurati non sono trasferiti per contratto a un’altra cassa malati o a un altro riassicuratore sociale, l’eventuale eccedenza patrimoniale è accreditata al fondo in caso d’insolvenza dell’istituzione comune.

3 Se l’autorità di vigilanza revoca a una cassa malati l’autorizzazione di esercitare l’assicurazione malattie obbligatoria solo per alcune parti del suo raggio di attività territoriale, la cassa malati deve cedere una parte delle sue riserve. Questo importo è ripartito fra le casse malati che riprendono gli assicurati toccati dalla limitazione del raggio di attività. Il Consiglio federale può affidare la ripartizione dell’importo all’istituzione comune.

4 Se una cassa malati o un riassicuratore cessa l’attività assicurativa, l’autorità di vigilanza decide sulla liberazione dalla vigilanza al momento della revoca dell’autorizzazione.

5 L’autorità di vigilanza comunica la sua decisione all’ufficio del registro di commercio e la pubblica a spese dell’impresa.

Capitolo 6: Disposizioni particolari per la vigilanza sui gruppi assicurativi

Art. 45 Gruppi assicurativi

Due o più imprese formano un gruppo assicurativo se:

a. almeno una è una cassa malati;

b. nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e

c. costituiscono un’unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro sulla base di fattori d’influenza o di controllo.

Art. 46 Relazioni con la vigilanza individuale

1 La vigilanza sui gruppi assicurativi è esercitata quale complemento alla vigilanza individuale di una cassa malati.

2 L’autorità di vigilanza può, coordinandosi con altre autorità di vigilanza, emanare prescrizioni concernenti la vigilanza sui processi interni ai gruppi, sulla gestione dei rischi, sul sistema di controllo interno e sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo.

Art. 47 Garanzia di un’attività irreprensibile e ufficio di revisione esterno

1 L’articolo 20 si applica per analogia alla società holding dirigente.

2 I gruppi assicurativi devono disporre di un ufficio di revisione esterno. Gli articoli 2527 si applicano per analogia.