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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

h. ordinare l’attuazione di un piano di finanziamento o di risanamento;

i. nominare una persona e affidarle compiti e competenze speciali conformemente all’articolo 40;

j. attribuire elementi patrimoniali della cassa malati o del riassicuratore sociale al patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie, fino al raggiungimento dell’importo legale conformemente all’articolo 14 capoverso 2;

k. concedere una moratoria e una proroga delle scadenze secondo gli articoli 293304 della legge federale dell’11 aprile 188925 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) in caso di rischio d'insolvibilità.

3 Se la situazione finanziaria di una cassa malati o di un riassicuratore sociale è messa in pericolo e gli organi statutari non prendono provvedimenti adeguati, l’autorità di vigilanza può prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere g e h, in modo da garantire l’osservanza delle disposizioni legali per i due anni successivi.

Art. 40 Incaricato dell’autorità di vigilanza

1 L’autorità di vigilanza può incaricare uno specialista indipendente dell’attuazione, presso una cassa malati o un riassicuratore sociale, di provvedimenti in materia di vigilanza da essa ordinati.

2 L’autorità di vigilanza definisce i compiti dell’incaricato. Essa stabilisce in quale misura l’incaricato può agire al posto degli organi della cassa malati o del riassicuratore sociale.

3 L’articolo 35 si applica per analogia alle competenze speciali in materia di informazione dell’incaricato e all’obbligo di informare dell’impresa sottoposta a vigilanza.

4 I costi dell’incaricato sono a carico dell’impresa sottoposta a vigilanza. Su ordine dell’autorità di vigilanza, l’impresa sottoposta a vigilanza deve versare un anticipo dei costi. In casi eccezionali l’autorità di vigilanza può esonerare del tutto o in parte dal versamento di tali costi.

Art. 41 Procedura in caso di trasferimento dell’effettivo degli assicurati

1 In vista del trasferimento dell’effettivo degli assicurati l’autorità di vigilanza è svincolata dall’obbligo di mantenere il segreto nei confronti delle casse malati e delle federazioni di casse malati interessate.

2 Se necessario ai fini della protezione degli assicurati o dell’assicurazione sociale malattie, l’autorità di vigilanza può trasferire a un’altra cassa malati la totalità o una parte dell’effettivo degli assicurati, con il patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie, le riserve, nonché i diritti e gli obblighi ad essi relativi. Essa dispone le condizioni del trasferimento.

25 RS 281.1