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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

Art. 48 Obbligo d’informare

L’obbligo d’informare secondo l’articolo 35 incombe anche alla società holding dirigente del gruppo.

Capitolo 7: Istituzione comune

Sezione 1: In generale

Art. 49 Istituzione comune

Le casse malati gestiscono un’istituzione comune nella forma di una fondazione. L’atto di fondazione e i regolamenti dell’istituzione sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno.

Art. 50 Compiti dell’istituzione comune

1 L’istituzione comune:

a. assume i costi delle prestazioni legali in vece delle casse malati insolvibili. Per adempiere tale compito è costituito un fondo in caso d’insolvenza;

b. esegue la compensazione dei rischi;

c. decide delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione depositate da beneficiari di rendite e dai loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia;

d. assegna a una cassa malati i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione;

e. assiste i Cantoni nell’applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all’articolo 65a LAMal27;

f. effettua la riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a LAMal28;

g. esegue i compiti di cui all’articolo 95a LAMal29 che le incombono in qualità di organo di collegamento. Essa svolge anche i compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull’articolo 95a LAMal30, a un’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni. L’istituzione comune è inoltre competente dell’esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento, in virtù di altri accordi internazionali. L’istituzione comune assume inoltre compiti di coor-

27 RS 832.10

28 RS 832.10

29 RS 832.10

30 RS 832.10