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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
Art. 61 Effettivo degli assicurati determinante
Il confronto è effettuato sulla base della struttura dell’effettivo degli assicurati nell’anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno di compensazione).
Art. 62 Calcolo della media
1 Le differenze medie di rischio per sesso e per età, nonché i costi consecutivi a una degenza in un ospedale o in una casa di cura si riferiscono alla situazione esistente nell’anno civile prima dell’anno di compensazione.
2 Per il calcolo delle differenze medie di rischio il rilevamento delle degenze in un ospedale o in una casa di cura avviene sulla base della situazione esistente nel penultimo anno civile prima dell’anno di compensazione; per il calcolo dei contributi e dei sussidi, sulla base della situazione esistente nell’anno civile precedente l’anno di compensazione.
3 Le persone che al momento della degenza determinante in un ospedale o in una casa di cura non erano assicurate secondo la LAMal34 non vengono prese in considerazione nell’ambito del rilevamento di tali degenze.
Art. 63 Esecuzione
1 L’istituzione comune esegue la compensazione dei rischi tra le casse malati per ogni singolo Cantone.
2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione per la compensazione dei rischi, salvaguardando l’incentivo per le casse malati di perseguire il risparmio dei costi. Definisce in dettaglio le degenze in un ospedale o in una casa di cura determinanti per la compensazione dei rischi e designa le eccezioni.
3 Il Consiglio federale disciplina inoltre:
a. la riscossione degli interessi di mora e il rimborso degli interessi retributivi;
b. il risarcimento del danno;
c. il termine scaduto il quale l’istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.
Art. 64 Tribunale amministrativo federale
1 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA35, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate dall’istituzione comune conformemente all’articolo 50 capoverso 1 lettere c e d sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Questo giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall’istituzione comune conformemente all’articolo 50 capoverso 1 lettera f.
34 RS 832.10
35 RS 830.1