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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

e. protegge gli assicurati contro gli abusi delle casse malati e dei riassicuratori sociali.

2 L’autorità di vigilanza può impartire istruzioni alle casse malati e ai riassicuratori sociali per l’applicazione uniforme del diritto federale e può effettuare ispezioni. Le ispezioni possono avvenire senza preavviso. Le casse malati e i riassicuratori sociali devono accordare all’autorità di vigilanza libero accesso a tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti nell’ambito dell’ispezione in corso.

3 Per verificare il rispetto della presente legge l’autorità di vigilanza può in ogni momento far capo a terzi. I costi sono sopportati dall’impresa sottoposta a vigilanza. I terzi incaricati sono esonerati dall’obbligo del segreto nei confronti dell’autorità di vigilanza.

4 L’esercizio delle assicurazioni menzionate nell’articolo 2 capoverso 2 soggiace alla sorveglianza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) conformemente alla legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati d’assicurazione. L’autorità di vigilanza e la FINMA coordinano le loro attività di vigilanza. Esse si informano reciprocamente non appena vengono a conoscenza di eventi importanti per l'altra.

Art. 35 Obbligo d’informare

1 Le casse malati e i riassicuratori sociali sono tenuti a fornire all’autorità di vigilanza, all’ufficio di revisione esterno o a terzi incaricati dall’autorità di vigilanza tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari all’esercizio della sorveglianza dell’assicurazione malattie conformemente alla presente legge.

2 Nell’ambito della vigilanza sull’esecuzione della presente legge e della LAMal21, le casse malati e i riassicuratori sociali sono tenuti a fornire annualmente all’autorità di vigilanza i dati risultanti dall’attività assicurativa.

3 Le casse malati e i riassicuratori sociali devono inoltre notificare senza indugio all’autorità di vigilanza tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Art. 36 Scambio di informazioni e assistenza amministrativa

1 In deroga all’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 200022 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), l’autorità di vigilanza è autorizzata, nell’ambito dell’assicurazione sociale malattie a trasmettere, ad altre autorità di vigilanza svizzere e ai Cantoni, informazioni e documenti non accessibili al pubblico di cui questi necessitano per adempiere i loro compiti.

2 Le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni hanno l’obbligo di collaborare alle accertamenti dell’autorità di vigilanza e, su richiesta, di metterle a disposizione i dati necessari. All’autorità di vigilanza non possono essere addossati costi per l’assistenza amministrativa.

21 RS 832.10

22 RS 830.1