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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

4 Le Camere federali esercitano l’alta vigilanza.

Sezione 4: Informazione del pubblico

Art. 79

La SASO informa almeno una volta all’anno il pubblico sulle sue attività e sulla prassi di vigilanza.

Capitolo 10: Sanzioni

Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 80 Delitti

1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. gestisce senza autorizzazione una cassa malati o una riassicurazione non ammessa all’attività assicurativa;

b. ritira o grava beni appartenenti al patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie di un’entità tale che l’importo legale non risulta più coperto;

c. compie qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale contro le malattie.

2 Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 81 Contravvenzioni

1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. viola un obbligo secondo gli articoli 7, 8, 9, 35 e 48;

b. in violazione dell’obbligo di informare o di comunicare secondo la presente legge, dà informazioni inesatte o rifiuta di darle;

c. non presenta il rapporto di gestione entro il termine legale;

d. non costituisce gli accantonamenti per casi d’assicurazione non liquidati prescritti dal diritto in materia di vigilanza o approvati nel singolo caso;

e. in qualità di organo esecutivo in virtù della legge, viola i suoi obblighi, segnatamente l’obbligo del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di terzi;

f. si oppone a un controllo ordinato dall’autorità di vigilanza o lo rende altrimenti impossibile;