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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

Sezione 3: Gestione dei rischi e sistema di controllo interno

Art. 22 Gestione dei rischi

1 Le casse malati devono essere organizzate in modo tale da essere in grado in particolare di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’obiettivo, il contenuto e la documentazione della gestione dei rischi nonché sulla sorveglianza dei rischi da parte delle casse malati.

Art. 23 Controllo interno dell’attività

1 Le casse malati devono istituire un efficace sistema di controllo interno, adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’impresa. Esse nominano inoltre un ufficio di revisione interno indipendente dalla direzione.

2 In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può esonerare una cassa malati dall’obbligo di istituire un ufficio di revisione interno.

3 L’ufficio di revisione interno allestisce, almeno una volta all’anno, un rapporto sulla sua attività e lo presenta all’ufficio di revisione esterno

Sezione 4: Rapporti

Art. 24

1 Le casse malati allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e, se il Codice delle obbligazioni15 lo prescrive, del conto del gruppo.

2 Le casse malati e i riassicuratori sociali presentano il rapporto di gestione sull’esercizio trascorso all’autorità di vigilanza al più tardi entro il 31 marzo. La risoluzione di approvazione dei conti da parte dell’organo competente della cassa malati può essere trasmessa al più tardi entro il 30 giugno.

3 L’autorità di vigilanza può ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno.

4 L’autorità di vigilanza stabilisce le prescrizioni in materia di rendiconto. Essa definisce le esigenze concernenti i rapporti da presentare alla vigilanza secondo i capoversi 1–3 e può definire requisiti particolari per il rapporto di gestione.

15 RS 220