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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

Sezione 5: Ufficio di revisione esterno

Art. 25 Ufficio di revisione esterno

1 Per la verifica ordinaria della loro gestione, le casse malati devono assegnare un relativo mandato a un ufficio di revisione esterno abilitato.

2 Il Consiglio federale determina quali categoriedi uffici di revisione abilitati secondo l’articolo 15 della legge federale del 16 dicembre 200516 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR), sono autorizzate a ottenere un tale mandato.

Art. 26 Compiti dell’ufficio di revisione esterno

1 L’ufficio di revisione esterno verifica:

a. se il conto annuale è allestito, dal profilo formale e materiale, conformemente alle prescrizioni legali, agli statuti e ai regolamenti;

b. se, secondo le istruzioni dell’autorità di vigilanza, le disposizioni della presente legge, della LAMal17 e delle loro ordinanze di esecuzione sono rispettate.

2 L’autorità di vigilanza può affidare mandati supplementari all’ufficio di revisione esterno e ordinargli esami particolari. Le relative spese sono a carico della cassa malati esaminata.

3 L’ufficio di revisione esterno redige una relazione con i risultati della sua verifica e le sue constatazioni conformemente all’articolo 728b CO18 e la presenta all’autorità di vigilanza entro il 31 marzo.

Art. 27 Obbligo d’informare dell’ufficio di revisione esterno

L’ufficio di revisione esterno informa senza indugio l’autorità di vigilanza delle seguenti constatazioni:

a. reati;

b. gravi irregolarità;

c. violazione dei principi di un’attività irreprensibile;

d. fatti suscettibili di compromettere la solvibilità della cassa malati o gli interessi degli assicurati.

16 RS 221.302

17 RS 832.10

18 RS 220