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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

3 I dati vengono rilevati dall’Ufficio federale di statistica. Per ogni fornitore di prestazioni i dati di cui al capoverso 1 necessari per l’esecuzione della presente legge sono messi a disposizione della SASO e dell’Ufficio federale della sanità pubblica, del Sorvegliante federale dei prezzi, dell’Ufficio federale di giustizia, dei Cantoni e degli assicuratori, nonché degli organi menzionati nell’articolo 84a. I dati sono pubblicati.

4 Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate sulla rilevazione, il trattamento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 60

Abrogato

Art. 61 cpv. 5

Abrogato

Art. 67 cpv. 1

1 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera con una cassa malati in possesso di un’autorizzazione d’esercizio dell’assicurazione sociale malattie (assicuratore) ai sensi della LVA-Mal51.

Art. 68

Abrogato

Art. 75

Abrogato

Art. 84, frase introduttiva

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione secondo la presente legge e la LVAMal52 possono trattare o far trattare dati personali di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, segnatamente per:

51 RS 000.00

52 RS 000.00