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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
dinamento per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 95a LA-Mal31. Il Consiglio federale definisce i compiti da svolgere;
h. può assumere contro indennità ulteriori compiti d’esecuzione che le sono conferiti dai Cantoni .
2 Le casse malati possono conferirle di comune accordo determinati compiti d’interesse generale, segnatamente d’ordine tecnico e amministrativo.
3 L’istituzione comune può rendere pubbliche le sue decisioni.
Art. 51 Finanziamento dell’istituzione comune
1 I compiti di cui all’articolo 50 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 sono finanziati dalle casse malati con contributi a carico dell’assicurazione sociale malattie.
2 I compiti che l’istituzione comune adempie in qualità di istituzione di assistenza reciproca di cui all’articolo 50 capoverso 1 lettera g, come pure i costi inerenti il rapporto sull’assistenza reciproca in materia di prestazioni sono finanziati dalle casse malati con contributi proporzionali al numero di persone che esse assicurano a titolo obbligatorio per le cure medico-sanitarie.
3 I compiti di cui all’articolo 50 capoverso 1 lettere c–f sono finanziati dalla Confederazione. La Confederazione assume anche gli interessi del prefinanziamento di prestazioni accordate a titolo dell’aiuto reciproco, nonché i costi per altri compiti che ha assegnato all’istituzione comune.
4 L’istituzione comune riscuote i contributi di cui ai capoversi 1 e 2 e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora. L’importo dei contributi e dell’interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell’istituzione comune.
5 L’istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei suoi compiti. Beneficia dell’esenzione fiscale secondo l’articolo 80 LPGA32.
Sezione 2: Fondo in caso d’insolvenza
Art. 52 Gestione del fondo in caso d’insolvenza
L’istituzione comune gestisce un fondo in caso d’insolvenza.
Art. 53 Finanziamento del fondo in caso d’insolvenza
Il fondo in caso d’insolvenza è finanziato mediante:
a. i contributi delle casse malati;
b. il rimanente patrimonio delle casse malati o dei riassicuratori sociali cui è stata revocata l’autorizzazione conformemente all’articolo 44;
31 RS 832.10
32 RS 830.1