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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
c. emana le ordinanze delegate all’autorità di vigilanza e adotta le circolari;
d. sorveglia la direzione;
e. istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni;
f. allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della pubblicazione;
g. nomina il direttore, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale;
h. nomina i membri della direzione;
i. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull’attività informativa;
j. approva il preventivo.
2 Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti e indipendenti. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.
3 Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Fa in modo che in tal ambito vi sia un’adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L’articolo 6a della legge del 24 marzo 200038 sul personale federale è applicabile per analogia.
4 Il presidente non può svolgere un’altra attività economica né ricoprire una carica federale o cantonale, a meno che ciò sia nell’interesse dell’adempimento dei compiti dell’autorità di vigilanza.
5 Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.
Art. 69 Direzione
1 La direzione è l’organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.
2 La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:
a. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;
b. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, informandolo senza indugio in caso di eventi speciali;
c. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.
3 Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.
Art. 70 Ufficio di revisione
Il Controllo federale delle finanze è l’ufficio di revisione esterno; informa il consiglio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche.