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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

2 L’autorità di vigilanza può proibire o subordinare a condizioni una modifica suscettibile di pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, la cassa malati o gli interessi degli assicurati.

3 Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale dell’effettivo degli assicurati a un’altra cassa malati richiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Quest’ultima autorizza il trasferimento soltanto se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme.

Art. 9 Partecipazioni

1La cassa malati o il riassicuratore sociale che intende partecipare a un’altra impresa deve notificarlo all’autorità di vigilanza, se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di tale altra impresa.

2 Chiunque intende partecipare direttamente o indirettamente a una cassa malati o a un riassicuratore sociale deve notificarlo all’autorità di vigilanza, se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto della cassa malati o del riassicuratore sociale.

3 Chiunque intende ridurre la propria partecipazione a una cassa malati o a un riassicuratore sociale sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che la cassa malati o il riassicuratore sociale cessi di essere sua filiale, deve notificarlo all’autorità di vigilanza.

4 L’autorità di vigilanza può proibire o subordinare a condizioni una partecipazione suscettibile di essere pregiudizievole, per il suo genere e la sua entità, alla cassa malati, al riassicuratore sociale o agli interessi degli assicurati.

Art. 10 Consensi ulteriori

L’autorizzazione o il rifiuto di una modifica secondo gli articoli 8 o 9 da parte dell’autorità di vigilanza non pregiudica la decisione della Commissione della concorrenza (COMCO) in materia di diritto dei cartelli.

Capitolo 3: Esercizio dell’attività assicurativa

Sezione 1: Finanziamento

Art. 11 Sistema della ripartizione delle spese

Le casse malati finanziano l’assicurazione sociale malattie secondo il sistema della ripartizione delle spese.

Art. 12 Riserve basate sulla valutazione dei rischi

Al fine di garantire la solvibilità a lungo termine nell’ambito dell’assicurazione sociale malattie, le casse malati costituiscono sufficienti riserve basate sulla valu-