Progetto

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto

Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

3 L’autorità di vigilanza può, se necessario ai fini della protezione degli assicurati o dell’assicurazione sociale malattie, sospendere il diritto degli assicurati di cambiare assicuratore al massimo per due anni.

Art. 42 Dichiarazione di fallimento

1 La dichiarazione di fallimento di una cassa malati o di un riassicuratore sociale necessita del consenso dell’autorità di vigilanza. Questa rilascia il suo consenso se non esistono possibilità di risanamento.

2 L’autorità di vigilanza può chiedere la dichiarazione di fallimento al giudice del fallimento.

Art. 43 Provvedimenti in caso di pericolo per il sistema di assicurazione

malattia

1 Se ritiene che il sistema dell’assicurazione sociale malattie sia in pericolo, il Consiglio federale può, per proteggere gli assicurati:

a. limitare o stralciare mediante ordinanza le prestazioni di cui agli articoli 2431 LAMal26

b. ridurre le tariffe approvate secondo l’articolo 46 capoverso 4 LAMal o stabilite secondo l’articolo 47 LAMal;

c. aumentare la franchigia e l’aliquota percentuale di cui all’articolo 64 LAMal;

2 Dopo aver preso i provvedimenti necessari secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può, per superare una penuria momentanea di liquidità, concedere all'istituzione comune un mutuo di tesoreria alle condizioni di mercato.

3 Un’ordinanza emanata in base al capoverso 1 decade:

a. un anno dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale un disegno di base legale per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a–c;

b. al momento della reiezione del disegno di cui alla lettera a da parte dell’Assemblea federale.

Sezione 4: Cessazione dell’attività assicurativa

Art. 44

1 L’autorità di vigilanza revoca a una cassa malati o a un riassicuratore l’autorizzazione di esercitare l’assicurazione sociale malattie o la riassicurazione sociale se essi lo richiedono o se non adempiono più le condizioni legali.

26 RS 832.10