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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
Art. 75 Rendiconto
1 Il rendiconto della SASO espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito.
2 Il rendiconto segue i principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente.
3 Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.
Art. 76 Responsabilità
1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della SASO, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195840 sulla responsabilità. La responsabilità degli uffici di revisione designati in virtù del diritto privato è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni41).
2 La SASO e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:
a. hanno violato importanti doveri d’ufficio; e
b. i danni causati non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.
Art. 77 Esenzione fiscale
1 La SASO è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
2 È fatta salva la legislazione federale in materia di:
a. imposta sul valore aggiunto;
b. imposta preventiva;
c. tasse di bollo.
Sezione 3: Indipendenza e vigilanza
Art. 78
1 La SASO esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.
2 Esamina almeno una volta all’anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza.
3 Corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale dell’interno.
40 RS 170.32
41 RS 220