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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

Art. 75 Rendiconto

1 Il rendiconto della SASO espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito.

2 Il rendiconto segue i principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente.

3 Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.

Art. 76 Responsabilità

1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della SASO, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195840 sulla responsabilità. La responsabilità degli uffici di revisione designati in virtù del diritto privato è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni41).

2 La SASO e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:

a. hanno violato importanti doveri d’ufficio; e

b. i danni causati non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

Art. 77 Esenzione fiscale

1 La SASO è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

2 È fatta salva la legislazione federale in materia di:

a. imposta sul valore aggiunto;

b. imposta preventiva;

c. tasse di bollo.

Sezione 3: Indipendenza e vigilanza

Art. 78

1 La SASO esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

2 Esamina almeno una volta all’anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza.

3 Corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale dell’interno.

40 RS 170.32

41 RS 220