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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
Art. 71 Personale
1 La SASO assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.
2 Il consiglio di amministrazione disciplina il rapporto d’impiego mediante ordinanza. L’ordinanza regola in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l’obbligo di fedeltà e la disdetta. È fatta salva l’approvazione del Consiglio federale.
3 L’articolo 6a della legge del 24 marzo 200039 sul personale federale è applicabile per analogia.
4 La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.
Art. 72 Segreto d’ufficio
1 Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.
2 L’obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell’appartenenza a un organo della SASO.
3 Senza l’accordo della SASO, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi della SASO non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.
4 Sono altresì soggette al segreto d’ufficio tutte le persone incaricate dalla SASO (incaricati d’inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori, terzi incaricati).
Sezione 2: Gestione finanziaria
Art. 73 Riserve
Per svolgere la sua attività di vigilanza la SASO costituisce entro un congruo termine riserve di un importo pari al suo preventivo annuale.
Art. 74 Tesoreria
1 L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della SASO nel quadro della sua tesoreria centrale.
2 Per garantirne la solvibilità, essa concede mutui alla SASO alle condizioni di mercato.
3 L’Amministrazione federale delle finanze e la SASO convengono i dettagli di questa collaborazione.