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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
Art. 37 Pubblicazione delle decisioni
In deroga all’articolo 33 LPGA23, l’autorità di vigilanza può informare il pubblico sulle sanzioni e le misure amministrative adottate.
Sezione 2: Finanziamento dell’autorità di vigilanza
Art. 38 Finanziamento
1 L’autorità di vigilanza riscuote ogni anno presso le casse malati e i riassicuratori una tassa volta a coprire i costi di vigilanza.
2 La tassa di vigilanza è riscossa sulla base dei costi intervenuti nell’anno contabile e calcolata in funzione della quota dei premi incassati dalle singole casse malati e dai singoli riassicuratori nell’ambito dell’assicurazione sociale malattie rispetto al totale dei premi incassati in tale ambito da tutte le casse malati e da tutti i riassicuratori.
3 Il Consiglio federale stabilisce segnatamente i costi di vigilanza e i premi incassati determinanti.
Sezione 3: Provvedimenti di vigilanza
Art. 39 Provvedimenti conservativi
1 L’autorità di vigilanza adotta i provvedimenti conservativi che ritiene necessari per tutelare gli interessi degli assicurati se una cassa malati o un riassicuratore sociale non rispetta le disposizioni della presente legge e della LAMal24 oppure se non si conforma agli ordini dell’autorità di vigilanza o se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo.
2 Essa può segnatamente:
a. vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali della cassa malati o del riassicuratore sociale;
b. ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali;
c. delegare a terzi, parzialmente o totalmente, le competenze attribuite agli organi della cassa malati o del riassicuratore sociale;
d. trasferire l’effettivo degli assicurati di una cassa malati a un’altra cassa malati conformemente all’articolo 41;
e. ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie;
f. esigere la revoca delle persone incaricate della direzione generale, della vigilanza, del controllo o della gestione;
g. ordinare l’aumento dei premi;
23 RS 830.1
24 RS 832.10