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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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Art. 78 Organo di coordinamento per la legge sulle epidemie
1 L’UFSP presiede l’organo di coordinamento per la legge sulle epidemie. Ne dirige la segreteria.
2 L’organo di coordinamento si dota di un regolamento organizzativo.
Art. 79 Composizione dell’organo di coordinamento per la legge sulle
epidemie
L’organo di coordinamento per la legge sulle epidemie si compone di:
a. due rappresentanti dell’UFSP;
b. sei medici cantonali;
c. due rappresentanti dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV);
d. medico in capo dell’esercito;
e. un rappresentante dell’Ufficio federale della protezione della popolazione;
f. un veterinario cantonale, un chimico cantonale e un farmacista cantonale;
g. all’occorrenza e caso per caso, invitati specialisti e rappresentanti di altre istituzioni coinvolte, in particolare
1. un rappresentante dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), uno dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese e uno dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
2. un rappresentante della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS);
3. un rappresentante della piattaforma intercantonale di coordinamento ABC.
Art. 80 Organo sussidiario One Health
1Per aiutare i competenti uffici federali a individuare, sorvegliare, prevenire e lottare contro le zoonosi e i vettori delle malattie nonché elaborare e coordinare altre tematiche intersettoriali, l’organo di coordinamento per la legge sulle epidemie costituisce un organo sussidiario permanente One Health.
2 La presidenza dell’organo sussidiario One Health è assunta da un membro permanente dell’organo di coordinamento. L’USAV dirige la segreteria.
Art. 81 Composizione dell’organo sussidiario One Health
L’organo sussidiario One Health si compone di:
a. un rappresentante dell’UFSP, uno dell’USAV, uno dell’UFAM e uno dell’Ufficio federale dell’agricoltura;
b. un rappresentante dell’Associazione dei medici cantonali della Svizzera, dell’Associazione svizzera dei veterinari cantonali e dell’Associazione dei chimici cantonali svizzeri;
c. specialisti e rappresentanti di altre istituzioni coinvolte invitati.