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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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valutarli, rielaborarli o utilizzarli per condurre studi volti a chiarire la comparsa di malattie. Possono affidare l’elaborazione a terzi.
Capitolo 5: Laboratori
Art. 23 Compiti dei centri nazionali di riferimento
(Art. 17 LEp)
I centri nazionali di riferimento designati dall’UFSP assolvono in particolare i seguenti compiti:
a. la diagnostica di riferimento inclusa la caratterizzazione degli agenti patogeni o del loro effetto;
b. la gestione di una raccolta di riferimento o la garanzia dell’accesso a una raccolta di questo tipo;
c. lo sviluppo della metodologia e la ricerca;
d. la consulenza e la formazione delle autorità e degli specialisti;
e. la collaborazione internazionale e l’istituzione di reti;
f. l’assistenza dell’UFSP nell’individuazione e nella sorveglianza delle malattie trasmissibili.
Art. 24 Compiti speciali dei centri nazionali di riferimento
All’occorrenza i centri nazionali di riferimento possono essere incaricati di eseguire compiti speciali, in particolare:
a. il supporto dell’UFSP e dei Cantoni nelle indagini epidemiologiche;
b. l’attuazione di specifici modelli diagnostici della Confederazione;
c. il supporto nell’esecuzione dei provvedimenti;
d. la predisposizione di materiale, che serve al prelievo e all’invio di campioni;
e. il trasferimento della metodologia ad altri laboratori;
f. la garanzia della diagnostica primaria in caso di offerta insufficiente sul mercato.
Art. 25 Trasferimento dei compiti e dei compiti speciali ai laboratori nazio-
nali di conferma
1 L’UFSP può incaricare i laboratori nazionali di conferma di svolgere di alcuni compiti di cui all’articolo 23.
2 All’occorrenza può incaricarli di svolgere compiti speciali di cui all’articolo 24.
Art. 26 Laboratori regionali
(Art. 18 LEp)
I laboratori regionali gestiti dai Cantoni mettono a disposizione risorse a livello regionale per la diagnostica primaria di microorganismi pericolosi, in particolare per quella di campioni ambientali.