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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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Titolo terzo: Prevenzione
Capitolo 1: Provvedimenti di prevenzione
Art. 27 Prevenzione della malattia di Creutzfeldt-Jakob negli interventi
chirurgici e medici
(Art. 19 cpv. 2 lett. a LEp)
1 Per ridurre il rischio di trasmissione di tutte le forme della malattia di Creutzfeldt-Jakob negli ospedali e nelle cliniche, prima di ogni impiego, i dispositivi medici invasivi riutilizzabili, che devono essere utilizzati allo stato sterile, in particolare gli strumenti chirurgici, devono essere:
a. decontaminati e disinfettati secondo lo stato della scienza e tenendo conto delle indicazioni fornite dal fabbricante; e
b. sterilizzati a 134 °C con vapore acqueo saturo sotto pressione per 18 minuti.
2 Non possono essere riutilizzati dispositivi medici che, secondo le indicazioni del fabbricante, possono essere danneggiati dalla procedura di sterilizzazione se è possibile sostituirli con dispositivi medici analoghi che tollerano questa procedura.
3 Altre strutture sanitarie diverse da ospedali e cliniche, in particolare gli studi medici, devono trattare conformemente ai capoversi 1 e 2 i dispositivi medici che sono stati impiegati per gli interventi neurochirurgici, oftalmologici, otorinolaringoiatrici o per interventi di chirurgia maxillo-facciale.
4 È vietato il trapianto di dura madre di origine umana.
Art. 28 Messa a disposizione di materiale d’informazione e di prevenzione
da parte delle aziende e degli organizzatori di manifestazioni
(Art. 19 cpv. 2 lett. b LEp)
Chi gestisce un’azienda nella quale sono offerte prestazioni sessuali dietro compenso oppure chi svolge una manifestazione, nell’ambito della quale sono offerti o consentiti contatti sessuali in un locale apposito, per la prevenzione dell’infezione da HIV/Aids e di altre malattie sessualmente trasmissibili deve mettere a disposizione quanto segue:
a. materiale d’informazione appropriato;
b. preservativi e lubrificanti idrosolubili.
Art. 29 Prevenzione del morbillo nelle scuole e nelle strutture di custodia
collettiva diurna
(Art. 19 cpv. 2 lett. c LEp)
1Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i genitori o la rappresentanza legale siano informati su morbillo, vaccinazione contro il morbillo e provvedimenti che le autorità cantonali possono prendere in caso di epidemia di morbillo al momento dell’entrata del bambino alla scuola per l’infanzia o elementare.
2I responsabili delle strutture di custodia collettiva diurna provvedono affinché i genitori o la rappresentanza legale siano informati su morbillo, vaccinazione contro