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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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Art. 46 Validità dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è valida per quattro anni.
2 Può essere rinnovata su richiesta. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata all’UFSP almeno sei mesi prima della scadenza. Deve contenere o confermare i dati di cui all’articolo 45.
Art. 47 Portata dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è abilitato a somministrare vaccinazioni contro la febbre gialla conformemente all’allegato 7 del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 20053 (RSI).
Art. 48 Informazione all’opinione pubblica
L’UFSP pubblica l’elenco dei medici autorizzati a somministrare il vaccino contro la febbre gialla.
Art. 49 Doveri del titolare dell’autorizzazione
1 Il titolare dell’autorizzazione a somministrare il vaccino contro la febbre gialla è tenuto a:
a. rilasciare il certificato internazionale di vaccinazione conforme al modello di cui all’allegato 6 RSI, firmato e provvisto del timbro ufficiale;
b. notificare all’UFSP qualunque cambiamento d'indirizzo e dell’attività.
2 L’UFSP informa del cambiamento d'indirizzo e dell’attività il medico cantonale competente.
Titolo quarto: Lotta
Capitolo 1: Provvedimenti nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori
Art. 50 Schede di contatto
(Art. 41 cpv. 2 lett. a LEp)
I dati di contatto e l’itinerario che devono essere dichiarati al momento dell’entrata in Svizzera, sono da indicare in una scheda di contatto. Comprendono le seguenti informazioni:
a. il nome, il cognome e la data di nascita;
b. l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail;
c. l'indirizzo e il numero di telefono durante il soggiorno in Svizzera o durante il successivo viaggio;
d. informazioni sugli spostamenti avvenuti e sui prossimi spostamenti , in particolare dati relativi al viaggio, itinerario, luoghi di soggiorno, aeroporti di transito;