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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

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g. lo statuto di soggiorno.

Capitolo 6: Richiesta d'indennizzo o di riparazione morale per eventuali danni in seguito a una vaccinazione

(Art. 66 cpv. 1 e 2 LEp)

Art. 98 Richiedente

Una richiesta d'indennizzo secondo l’articolo 64 LEp o di riparazione morale secondo l’articolo 65 LEp può essere presentata dalla persona che ha subito il danno o dalla sua rappresentanza legale.

Art. 99 Dati e giustificativi necessari

1 La domanda deve contenere le informazioni e i giustificativi necessari alla valutazione, in particolare:

a. un modulo per la domanda compilato in modo completo e veritiero;

b. un certificato medico, che documenti i danni dovuti alla vaccinazione e contenga le informazioni sul vaccino;

c. un’autorizzazione a richiedere informazioni presso il medico curante;

d. informazioni importanti per stabilire l’ammontare dell’indennizzo o della riparazione morale, come indennizzi o riparazioni morali già ricevuti nonché un elenco dettagliato del danno non ancora coperto.

2 Il DFI mette a disposizione in Internet il modulo per la domanda.

Titolo settimo: Esecuzione

Capitolo 1: Cantoni

Art. 100 Compiti delle autorità esecutive cantonali

1 I Cantoni sorvegliano in particolare l’osservanza:

a. dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12 LEp;

b. della procedura di sterilizzazione di cui all’articolo 27 capoverso 1;

c. dei provvedimenti di prevenzione ai sensi degli articoli 28-31 e dei provvedimenti di cui all’articolo 32 nei centri cantonali per richiedenti l’asilo;

d. dell’elenco delle priorità di cui all’articolo 61 nella distribuzione degli agenti terapeutici;

e. dei provvedimenti igienici di cui all’articolo 66.

2 Eseguono i provvedimenti, che il Consiglio federale prescrive in una situazione secondo l’articolo 6 LEp e in una situazione straordinaria secondo l’articolo 7 LEp, se esso non dispone altrimenti.

3 Designano le autorità che, negli ambiti delle competenze cantonali, sono responsabili dell’esecuzione della legge sulle epidemie e della presente ordinanza.