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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

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Art. 101 Collaborazione tra le autorità di esecuzione cantonali e federali

1 Le autorità di esecuzione cantonali e federali collaborano tra loro nell’ambito delle loro competenze, in particolare negli ambiti della preparazione, dell’informazione, dell’individuazione e della sorveglianza di malattie, dei provvedimenti nel trasporto internazionale di viaggiatori e della collaborazione internazionale.

2 La Confederazione e i Cantoni provvedono all’adozione delle necessarie misure organizzative affinché siano soddisfatti gli obblighi della Svizzera a livello internazionale secondo il RSI.

Art. 102 Rapporto

1 Ogni quattro anni i Cantoni presentano al DFI un rapporto sull’esecuzione della legge.

2 Il rapporto contiene quanto segue:

a. le informazioni sulla situazione generale in riferimento alle malattie trasmissibili nel Cantone e i relativi dati statistici;

b. lo stato dell’attuazione degli obiettivi e delle strategie nazionali nonché l’attuazione dei programmi nazionali.

Capitolo 2: Confederazione

Art. 103 Compiti dell’UFSP

1 L’UFSP vigila in particolare sull’osservanza:

a. del divieto di trapianto di dura madre di origine umana di cui all’articolo 27 capoverso 4;

b. dell’obbligo di autorizzazione per la vaccinazione contro la febbre gialla di cui all’articolo 42;

c. dell’obbligo della preparazione aziendale di cui agli articoli 55 e 56.

2 Nel singolo caso può trasferire ai Cantoni i compiti di cui al capoverso 1.

Art. 104 Collaborazione dell’UFSP con altre autorità

1 L’UFSP collabora con altre competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni:

a. nella sorveglianza delle malattie trasmissibili provenienti da animali o alimenti oppure trasmesse da vettori;

b. nonché nella prescrizione di provvedimenti.

2 Se ha disposto il divieto provvisorio di lasciare la Svizzera (art. 41 cpv. 4 LEp), l’UFSP informa l'Ufficio federale della migrazione (UFM) sul tipo e sulla durata dei provvedimenti adottati. Con l’UFM e le competenti autorità cantonali l’UFSP scambia informazioni concernenti l’esecuzione del divieto di lasciare la Svizzera.