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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

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popolazione degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60 con una lista di priorità. Tale lista è allestita in collaborazione con i Cantoni.

2 L’attribuzione è basata su criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze dell’economia nel suo complesso e della società devono essere opportunamente considerate.

3 Con l’attribuzione deve essere garantita un’appropriata assistenza sanitaria della popolazione e devono essere salvaguardati servizi importanti. Possono essere privilegiati in particolare:

a. il personale medico e sanitario;

b. le persone per le quali una malattia comporta il pericolo di un decorso grave o un accresciuto rischio di complicanze;

c. le persone che operano nel settore della fornitura di beni di pubblica utilità, della salute, della sicurezza interna ed esterna, dei trasporti, delle comunicazioni o della fornitura di energia, acqua potabile o generi alimentari.

Art. 62 Attribuzione di agenti terapeutici ai Cantoni

(Art. 44 cpv. 2 LEp)

1 L’UFSP stabilisce, mediante contingenti, l’attribuzione degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60 ai Cantoni tenendo conto dell’entità della minaccia.

2 I contingenti sono definiti in collaborazione con i Cantoni e in base al loro effettivo fabbisogno.

Art. 63 Trasporto e distribuzione degli agenti terapeutici

(Art. 44 cpv. 2 LEp)

1 La Farmacia dell’esercito provvede alla fornitura degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60 ai Cantoni.

2 I Cantoni designano opportuni servizi di consegna e li comunicano alla Confederazione.

3 I Cantoni provvedono al tempestivo inoltro degli agenti terapeutici forniti.

Art. 64 Costi del trasporto e della distribuzione di agenti terapeutici

1 La Confederazione si assume i costi della fornitura degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60 ai Cantoni.

2 I Cantoni si assumono i costi della distribuzione di questi agenti terapeutici al loro interno.

Capitolo 3: Trasporto di merci

(Art. 45 LEp)

Art. 65

1 L’UFSP può disporre in particolare le seguenti misure per prevenire la diffusione di malattie a livello internazionale con il trasporto di merci contaminate: