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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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provvedimenti necessari di cui all’articolo 41 capoversi 2 e 3 LEp oppure garantisce il trasporto in un ospedale o in un altro istituto adeguato.
4 Coordina i provvedimenti con i competenti servizi aeroportuali e, se necessario, con il medico cantonale responsabile.
Art. 59 Obblighi di collaborare
(Art. 43 LEp)
1 L’UFSP può obbligare le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus nonché gli organizzatori di viaggi a informare le persone in entrata e in uscita dalla Svizzera dei provvedimenti per prevenire le malattie trasmissibili e lottare contro di esse.
2 Può obbligare le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea e gli esercenti di aeroporti a distribuire schede di contatto o questionari sullo stato di salute, ritirare i documenti compilati e inoltrarli a un organo designato dall’UFSP.
3 Può esigere dalle imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea nonché gli organizzatori di viaggi la consegna di elenchi dei passeggeri.
4 Può obbligare gli esercenti di aeroporti e quelli di impianti portuali
a. a mettere a disposizione l’infrastruttura adeguata per sottoporre a visita medica le persone in entrata e in uscita dalla Svizzera e ad adottare le necessarie misure organizzative;
b. a organizzare il trasporto di persone in un ospedale o in un altro istituto adeguato.
Capitolo 2: Agenti terapeutici
Art. 60 Approvvigionamento con agenti terapeutici
(Art. 44 cpv. 1 LEp)
Il Consiglio federale assicura la disponibilità in particolare dei seguenti agenti terapeutici:
a. vaccino contro l’influenza pandemica;
b. vaccino contro il vaiolo;
c. antitossina difterica;
d. antitossina botulinica;
e. immunoglobulina contro la rabbia.
Art. 61 Lista delle priorità
(Art. 44 cpv. 2 LEp)
1 In presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica e in una situazione di limitata disponibilità di agenti terapeutici, il DFI può disciplinare l’attribuzione alla