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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

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d. le rappresentative prove a campione da rilevare;

e. la frequenza dei rilevamenti.

Capitolo 3: Obbligo di autorizzazione per la vaccinazione contro la febbre gialla

(Art. 23 LEp)

Art. 42 Obbligo di autorizzazione

1 I medici che praticano vaccinazioni contro la febbre gialla necessitano di un’autorizzazione.

2 L’UFSP è l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione.

Art. 43 Requisiti per ottenere l’autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata a chi:

a. dispone di un diploma federale o estero riconosciuto di medico ai sensi della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche (LPMed); e

b. dispone di un titolo federale o estero riconosciuto di perfezionamento in medicina tropicale e di viaggio ai sensi della LPMed.

Art. 44 Eccezione

Per garantire una sufficiente disponibilità a livello regionale della vaccinazione contro la febbre gialla l’UFSP può rilasciare un’autorizzazione ai medici che:

a. sono titolari di un diploma in medicina tropicale, per il cui ottenimento è necessaria una formazione di almeno tre mesi;

b. hanno maturato almeno un anno di esperienza professionale in un servizio riconosciuto dalla Società svizzera di medicina tropicale e di viaggio FMH, di cui almeno sei mesi in un centro di vaccinazioni per viaggiatori; e

c. sono in grado di dimostrare la partecipazione regolare a uno dei corsi di perfezionamento riconosciuti dalla Società svizzera di medicina tropicale e di viaggio FMH.

Art. 45 Domanda per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione

1 La domanda per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata all’UFSP.

2 La domanda deve contenere i dati sulla qualifica dei medici di cui agli articoli 43 o 44.

3 L’UFSP inoltra la domanda al competente medico cantonale per una presa di posizione.

4 Informa il Cantone della decisione in merito all’autorizzazione.

2 RS 811.11