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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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d. le rappresentative prove a campione da rilevare;
e. la frequenza dei rilevamenti.
Capitolo 3: Obbligo di autorizzazione per la vaccinazione contro la febbre gialla
(Art. 23 LEp)
Art. 42 Obbligo di autorizzazione
1 I medici che praticano vaccinazioni contro la febbre gialla necessitano di un’autorizzazione.
2 L’UFSP è l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione.
Art. 43 Requisiti per ottenere l’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata a chi:
a. dispone di un diploma federale o estero riconosciuto di medico ai sensi della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche (LPMed); e
b. dispone di un titolo federale o estero riconosciuto di perfezionamento in medicina tropicale e di viaggio ai sensi della LPMed.
Art. 44 Eccezione
Per garantire una sufficiente disponibilità a livello regionale della vaccinazione contro la febbre gialla l’UFSP può rilasciare un’autorizzazione ai medici che:
a. sono titolari di un diploma in medicina tropicale, per il cui ottenimento è necessaria una formazione di almeno tre mesi;
b. hanno maturato almeno un anno di esperienza professionale in un servizio riconosciuto dalla Società svizzera di medicina tropicale e di viaggio FMH, di cui almeno sei mesi in un centro di vaccinazioni per viaggiatori; e
c. sono in grado di dimostrare la partecipazione regolare a uno dei corsi di perfezionamento riconosciuti dalla Società svizzera di medicina tropicale e di viaggio FMH.
Art. 45 Domanda per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione
1 La domanda per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata all’UFSP.
2 La domanda deve contenere i dati sulla qualifica dei medici di cui agli articoli 43 o 44.
3 L’UFSP inoltra la domanda al competente medico cantonale per una presa di posizione.
4 Informa il Cantone della decisione in merito all’autorizzazione.