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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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il morbillo e provvedimenti che le autorità cantonali possono prendere in caso di epidemia di morbillo al momento dell’entrata del bambino nella struttura.
Art. 30 Provvedimenti di prevenzione nelle istituzioni del settore sanitario
(Art. 19 cpv. 2 lett. c LEp)
Le istituzioni del settore sanitario, in particolare ospedali, case di ricovero o studi medici, devono prendere i seguenti provvedimenti di prevenzione:
a. informano gli impiegati e le persone, che operano in queste aziende, sulla prevenzione delle infezioni associate alle cure e delle resistenze agli antibiotici nonché sui provvedimenti adottati all’interno dell’istituzione;
b. informano le persone che entrano in contatto con i pazienti all’interno delle istituzioni sulla prevenzione delle infezioni associate alle cure e delle resistenze agli antibiotici;
c. mettono a disposizione appropriato materiale di prevenzione e informazione sulle infezioni associate alle cure e sulla resistenza agli antibiotici;
d. adottano i necessari provvedimenti organizzativi per ridurre il rischio di contagio di persone particolarmente esposte a tale rischio.
Art. 31 Provvedimenti di prevenzione negli istituti di pena
(Art. 19 cpv. 2 lett. d LEp)
1I gestori di istituti di pena devono garantire a tutte le persone in loro custodia l’accesso ad adeguate misure di prevenzione.
2 In particolare provvedono affinché le persone in loro custodia:
a. dopo l’entrata nell’istituto siano interpellate in tempo utile da parte di personale medico specializzato sui rischi di esposizione e sui possibili sintomi di malattie infettive, in particolare HIV/Aids, altre malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue nonché tubercolosi e, se necessario, sia loro offerta una visita medica;
b. dopo l’entrata nell’istituto siano informate in tempo utile da parte di personale medico specializzato in una lingua a loro comprensibile sulle malattie infettive e sui possibili sintomi, in particolare HIV/Aids, altre malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue nonché la tubercolosi;
c. ricevano mezzi e terapie appropriati per prevenire malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue, in particolare preservativi, materiale da iniezione sterile e terapie sostitutive in caso di tossicodipendenza;
d. abbiano accesso a cure mediche appropriate e vaccinazioni secondo il piano nazionale di vaccinazione.
Art. 32 Provvedimenti di prevenzione nei centri per richiedenti l’asilo
(Artt. 9, 19 cpv. 2 lett. d e 41 LEp)
1I gestori di centri cantonali per richiedenti l’asilo e dei centri di accoglienza della Confederazione devono garantire a tutte le persone in loro custodia l’accesso a provvedimenti di prevenzione appropriati.
2 In particolare provvedono affinché le persone in loro custodia: