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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

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Servizio sanitario coordinato di cui all’articolo 35 dell’ordinanza del 16 dicembre 20098 sui sistemi d’informazione militari.

Art. 88 Inserimento dei dati nel sistema per le dichiarazioni

1 Nel sistema per le dichiarazioni l’UFSP inserisce tutti i dati rilevati secondo gli articoli 6-8 e comunicati all’UFSP.

2Può inserire anche i risultati delle indagini epidemiologiche (art. 21) e i dati sulla diagnostica di riferimento (artt. 23-24).

3I medici cantonali inseriscono nel sistema per le dichiarazioni i seguenti dati sulle persone che sono malate, sospette malate, contagiate o sospette contagiate oppure che espellono agenti patogeni:

a. provvedimenti adottati per la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse;

b. risultati delle indagini epidemiologiche (art. 19);

c. aggiunte e modifiche dei dati di cui all’articolo 14.

Art. 89 Inserimento dei dati nel modulo per la gestione delle persone entrate

in contatto con agenti patogeni

Nel modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni, l’UFSP e i medici cantonali inseriscono, sulle persone malate, sospette malate, contagiate o sospette contagiate o che espellono agenti patogeni nonché sulle persone con cui sono venute in contatto, le seguenti informazioni epidemiologiche:

a. il nome e il cognome;

b. la data di nascita;

c. il sesso;

d. l'indirizzo;

e la professione e, se rilevante, la sede di lavoro;

f. lo stato vaccinale o lo stato immunitario;

g. informazioni su itinerari, luoghi di soggiorno, alimenti ingeriti e contatti con persone, animali e oggetti;

h. i risultati delle visite mediche;

i. contatti avvenuti e altri provvedimenti adottati;

j. per le persone, che sono malate o sospette malate: la prima comparsa dei sintomi.

8 RS 510.911