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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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f. i dati di contatto del medico o dell’ospedale o dell’istituzione pubblica o privata del settore sanitario.
Art. 8 Dichiarazioni di referti delle analisi di laboratorio
1 La dichiarazione di referti delle analisi condotte da laboratori pubblici o privati contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
a. in merito al risultato: la prova di laboratorio con un’interpretazione e una caratterizzazione dell’agente patogeno compreso tipo, sottotipo e profilo di resistenza;
b. in merito all’analisi: il materiale di analisi, la data della prova, la data del prelievo e il metodo seguito nel test;
c. la data del decesso e dell’autopsia;
d. il luogo del prelievo in caso di un campione ambientale;
e. in merito alla persona analizzata:
1. il nome, il cognome, l’indirizzo e il numero di telefono, se necessari ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp, altrimenti solo le iniziali del nome e del cognome e il luogo di domicilio; se la persona non è domiciliata in Svizzera, il luogo di dimora,
2. il sesso,
3. la data di nascita;
f. in merito al medico committente: i dati di contatto;
g. in merito al laboratorio: informazioni sull’istituzione.
2 I laboratori comunicano periodicamente all’UFSP una statistica di tutti i risultati delle osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce il contenuto della statistica in riferimento ai singoli agenti patogeni.
Art. 9 Dichiarazioni di referti epidemiologici
La dichiarazione di referti epidemiologici di medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario contiene a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
a. in merito alle infezioni associate alle cure:
1. l’agente patogeno ed eventuali profili di resistenza,
2. il numero d’infezioni per giorni di degenza ospedaliera o per intervento medico in ogni ospedale su un determinato periodo,
3. la prevalenza delle infezioni in determinati giorni;
b. in merito alle epidemie di infezioni associate alle cure:
1. il referto dell’analisi,
2. il numero dei pazienti interessati,
3. la probabile via d’infezione e le indicazioni sul rischio d’infezione,
4. la data delle singole diagnosi,
5. i provvedimenti adottati,