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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

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4 Prendono provvedimenti affinché coloro che decidono per una vaccinazione o per i quali la richieda la rappresentanza legale possano essere vaccinati con tutte le dosi previste dal piano nazionale di vaccinazione. All’occorrenza possono offrire esse stesse la vaccinazione.

Art. 38 Vaccinazioni di massa

I Cantoni assicurano, ove necessario, la possibilità di svolgere vaccinazioni di massa.

Art. 39 Vaccinazioni obbligatorie

(Art. 22 LEp)

1Ai fini di determinare un pericolo considerevole (art. 22 LEp) le competenti autorità cantonali valutano:

a. la gravità di una possibile malattia e il rischio di una sua diffusione;

b. il pericolo per persone particolarmente vulnerabili;

c. la situazione epidemiologica a livello cantonale, nazionale e internazionale;

d. l’effetto atteso dell’obbligo di vaccinazione;

e. l’idoneità e l’efficacia di altre misure per limitare il rischio sanitario.

2L’obbligo di vaccinazione per le persone, che svolgono determinate attività, in particolare nelle istituzioni sanitarie, deve essere limitato agli ambiti nei quali esiste un rischio elevato di propagazione di una malattia o sono esposte a pericoli persone particolarmente vulnerabili.

3L’obbligo di vaccinazione deve essere limitato nel tempo. La vaccinazione non deve essere imposta in maniera coercitiva.

Art. 40 Sorveglianza e valutazione dei provvedimenti di vaccinazione

(Art. 24 LEp)

Al fine di verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei provvedimenti di vaccinazione l’UFSP assolve i seguenti compiti:

a. stabilisce gli indicatori per verificare i provvedimenti volti a promuovere le vaccinazioni;

b. rileva periodicamente indicatori sui provvedimenti cantonali rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

c. coordina i rilevamenti cantonali sulle quote di persone vaccinate.

Art. 41 Rilevamento cantonale delle quote di persone vaccinate

Per il rilevamento delle quote delle persone vaccinate l’UFSP, previo accordo con i Cantoni, stabilisce quanto segue:

a. le vaccinazioni da rilevare;

b. i gruppi di età nei quali sono rilevate le quote delle persone vaccinate;

c. il metodo da utilizzare;