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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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Capitolo 3: Commissione federale per le vaccinazioni
(Art. 56 LEp)
Art. 82 Composizione e nomina
1 I membri della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) devono disporre in particolare di conoscenze scientifiche o pratiche nei seguenti ambiti:
a. vaccinologia, immunologia;
b. epidemiologia, salute pubblica;
c. medicina generale, pediatria, medicina di viaggio, malattie infettive, servizio di medicina scolastica; oppure
d. microbiologia.
2 I membri della CFV esercitano il proprio mandato a titolo personale e indipendente.
Art. 83 Criteri per valutare gli effetti indesiderati delle vaccinazioni
1 La CFV sviluppa criteri medici per valutare gli effetti indesiderati delle vaccinazioni, al fine di determinare con maggiore precisione la causalità tra un vaccino e il danno.
2 La CFV tiene un elenco accessibile al pubblico con i criteri per determinare gli effetti indesiderati. L’elenco contiene in particolare i seguenti elementi:
a. effetti indesiderati già riconosciuti di una vaccinazione;
b. criteri per stabilire il livello di gravità e la frequenza degli effetti indesiderati di una vaccinazione , in particolare se il danno ha provocato il ricovero in ospedale per un determinato lasso di tempo, l’invalidità, il decesso, un altro evento o un’altra limitazione;
c. criteri per valutare la probabilità di una causalità per gli effetti indesiderati delle vaccinazioni.
3 In proposito la CFV aggiorna l’elenco regolarmente e tiene conto delle conoscenze scientifiche.
Art. 84 Organizzazione e segreteria
1 La CFV stabilisce la propria organizzazione e il proprio metodo operativo in un regolamento.
2 Dal punto di vista amministrativo la CFV è aggregata all’UFSP. L’UFSP dirige la segreteria.
Capitolo 4: Conservazione di documenti e dati
Art. 85
1 L’UFSP e le competenti autorità cantonali devono anonimizzare o distruggere i documenti e i dati necessari all'identificazione delle persone non appena non sono