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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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Titolo ottavo: Disposizioni finali
Art. 105 Aggiornamento degli allegati
Il DFI può aggiornare gli allegati 1 e 2 tenendo conto degli sviluppi internazionali.
Art. 106 Abrogazione di altri atti normativi
L’abrogazione di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 107 Disposizioni transitorie
1 I medici cantonali che esercitavano il loro mandato secondo il diritto anteriore rimangono autorizzati a esercitare tale mandato.
2 Le precedenti autorizzazioni alla somministrazione di vaccinazioni contro la febbre gialla rimangono valide fino alla scadenza, tuttavia al massimo due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 108 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente/La presidente della Confederazione,
La cancelliera/Il cancelliere della Confederazione,