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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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2L’UFSP tiene un elenco accessibile al pubblico di queste autorità.
Art. 70 Trasporto di cadaveri secondo convenzioni internazionali specifiche
Il trasporto di cadaveri all’estero nonché dall’estero in Svizzera o attraverso la Svizzera avviene conformemente alle convenzioni internazionali sul trasporto di cadaveri cui la Svizzera ha aderito.
Art. 71 Trasporto di cadaveri secondo convenzioni internazionali generali
1 Il disciplinamento previsto negli articoli 1-11 della Convenzione internazionale del 10 febbraio 19374 concernente il trasporto dei cadaveri è applicabile ai trasporti dei cadaveri provenienti dai Paesi con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione di cui all’articolo 70. La carta di passo per cadavere di cui all’allegato 1 deve essere vidimata o allestita dalla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera nel Paese di partenza.
2 Per il trasporto di cadaveri da Paesi che hanno aderito all’Accordo del 26 ottobre 19735 sulla traslazione delle salme, la carta di passo per cadavere di cui all’allegato 2 deve essere vidimata o allestita dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di partenza.
3 Per il trasporto di cadaveri in Paesi o attraverso Paesi che non aderiscono ad alcun accordo internazionale, oltre alla carta di passo per cadavere occorre l’autorizzazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare o una carta di passo per cadavere rilasciata dalla competente autorità locale.
Art. 72 Autorità competente per il controllo delle carte di passo per cadavere
1 Il controllo delle carte di passo per i cadaveri importati in Svizzera o in transito dalla Svizzera incombe agli uffici doganali; ove si tratti di un’importazione, il controllo incombe inoltre alla competente autorità di polizia mortuaria.
2In casi dubbi, gli uffici doganali si rivolgono a quest’ultima autorità.
Titolo quinto: Provvedimenti di promozione
(Art. 50 LEp)
Art. 73 Domande di aiuti finanziari
1 Le domande di aiuti finanziari per provvedimenti di interesse pubblico d’importanza nazionale per individuare, sorvegliare, prevenire le malattie trasmissibili e per combatterle devono essere presentate all’UFSP.
2 Alla domanda devono essere allegati:
a. tutti i documenti necessari concernenti l’organizzazione, l’attività e la situazione finanziaria dell’organizzazione pubblica o privata da sostenere;