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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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Art. 18 Pubblicazione dei risultati
L’UFSP mette i risultati della valutazione a disposizione delle persone e delle istituzioni che partecipano alla dichiarazione nonché dei medici cantonali e, all’occorrenza, li pubblica.
Capitolo 4: Indagini epidemiologiche ed elaborazione dei dati per le dichiarazioni
Art. 19 Compiti dei medici cantonali
(Art. 15 cpv. 1 LEp)
1 I medici cantonali svolgono, nel loro ambito di competenza, indagini epidemiologiche in particolare sul tipo, la causa, la fonte di contagio e la propagazione di una malattia accertata o supposta. Possono coinvolgere l’UFSP.
2 Se necessario coordinano le loro indagini con il veterinario cantonale, il chimico cantonale, il farmacista cantonale, con altre autorità cantonali coinvolte e con altri Cantoni.
Art. 20 Compiti dell’UFSP
(Art. 15 cpv. 2 LEp)
1 L’UFSP presta assistenza nelle indagini epidemiologiche ai Cantoni che la richiedono, fornendo quanto segue:
a. fondamenti tecnici, tra cui campionatura, liste di controllo e altri strumenti di rilevamento per indagare sulla comparsa della malattia;
b. supporto a livello di personale.
2 Garantisce il coordinamento con altri uffici federali, specialisti esperti, autorità estere e organizzazioni internazionali.
3 Coordina all’occorrenza le indagini intercantonali.
Art. 21 Indagini epidemiologiche dell’UFSP
1 L’UFSP svolge direttamente indagini epidemiologiche, in particolare:
a. in una situazione particolare in vista della prescrizione di provvedimenti di cui agli articoli 33-38 e 40 LEp;
b. se è necessario un coordinamento intercantonale delle misure volte alla prevenzione delle malattie trasmissibili e alla lotta contro di esse; oppure
c. qualora siano necessari provvedimenti nel trasporto internazionale di viaggiatori.
2 Può incaricare un medico cantonale di un’indagine epidemiologica se sussiste un pericolo per la salute pubblica.
Art. 22 Elaborazione dei dati per le dichiarazioni
L’UFSP e le competenti autorità cantonali possono elaborare i dati per le dichiarazioni secondo gli scopi previsti dall’articolo 58 capoverso 1 LEp, in particolare