Progetto
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto
a. provvedimenti protettivi per il trasporto;
b. analisi sulle merci per accertare la presenza di determinati agenti patogeni nonché i metodi di analisi;
c. limitazioni o divieti all’importazione, il transito e l’esportazione di merci.
2 Può incaricare i Cantoni o l’Amministrazione federale delle dogane di eseguire i provvedimenti.
3 L’Amministrazione federale delle dogane fornisce all’UFSP, su richiesta, informazioni su tutte le circostanze determinanti per l’attuazione dei provvedimenti di cui al capoverso 1, gli consente di consultare gli atti e lo mette immediatamente al corrente di fatti osservati al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione di merci.
Capitolo 4: Trasporto di cadaveri
(Art. 46 LEp)
Art. 66 Provvedimenti igienici
1 Le persone incaricate della manipolazione, della sepoltura o dell’esumazione di un cadavere devono osservare le particolari misure precauzionali in materia di igiene, se è accertato o probabile che il decesso sia avvenuto in conseguenza di una malattia trasmissibile.
2In particolare, per tutte le operazioni che comportano la probabilità di un contatto con sangue, liquidi corporei contaminati da sangue o altri liquidi corporei potenzialmente infetti, devono indossare una tuta impermeabile, i guanti e una maschera protettiva.
Art. 67 Messa in bara e imbalsamazione
1 Se è accertato o presumibile che il decesso sia avvenuto in conseguenza di una malattia trasmissibile, il cadavere deve essere avvolto in un lenzuolo ben imbevuto di soluzione disinfettante e deposto nella bara. Quest’ultima deve essere subito chiusa ermeticamente.
2Il cadavere deve essere imbalsamato se lo prescrive il Paese di destinazione.
Art. 68 Disposizioni in caso di pericoli particolari
In presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica la competente autorità cantonale può in particolare:
a. limitare o vietare i riti di sepoltura e i funerali;
b. limitare o vietare il trasporto del cadavere.
Art. 69 Autorità competente per l’autorizzazione al trasporto
1 I Cantoni designano l’autorità responsabile di rilasciare la necessaria autorizzazione al trasporto internazionale (carta di passo per cadavere).