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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

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6. il nome e l’indirizzo della struttura interessata;

c. i dati di contatto del medico o dell’ospedale o dell’istituzione pubblica o privata del settore sanitario.

Sezione 3: Disposizioni di delega

Art. 10 Regolamentazioni specifiche del DFI

1Il DFI stabilisce le singole osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione e per ogni osservazione il contenuto della dichiarazione, i criteri, i termini, le modalità di dichiarazione e le modalità di trasmissione della dichiarazione.

2Disciplina per quali osservazioni:

a. siano necessarie indicazioni per identificare le persone affinché possano essere presi i provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp;

b. debbano essere inviati campioni e risultati delle analisi ai laboratori designati dall’UFSP (artt. 24-25);

c. debbano essere dichiarati sia i risultati positivi sia i risultati negativi delle analisi.

Art. 11 Decisioni dell’UFSP

Di fronte alla minaccia immediata o in presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica, l’UFSP può ordinare che:

a. le dichiarazioni debbano contenere le informazioni necessarie per identificare le persone affinché possano essere presi i provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp;

b. i medici, gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario o i laboratori selezionati e soggetti all’obbligo di dichiarazione siano tenuti a dichiarare determinati contenuti;

c. i campioni e i risultati delle analisi debbano essere inviati ai laboratori designati dall’UFSP (artt. 24-25).

Sezione 4: Accettazione e rielaborazione delle dichiarazioni obbligatorie

Art. 12 Accettazione delle dichiarazioni

1 I medici cantonali sono responsabili di una prima elaborazione delle dichiarazioni secondo gli articoli 6-8.

2 Provvedono affinché le dichiarazioni siano complete.

3 Se non è pervenuta alcuna dichiarazione sul referto clinico (art. 6) dopo il ricevimento della dichiarazione su un referto delle analisi di laboratorio (art. 8) la richiedono. Il medico cantonale richiede dichiarazioni complementari sui referti clinici (art. 7).