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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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Sezione 3: Accesso al sistema d’informazione
Art. 90 Accesso al sistema per le dichiarazioni
1 Se necessario all’adempimento dei loro compiti prescritti dalla LEp, le seguenti persone hanno accesso al sistema per le dichiarazioni mediante procedura di richiamo:
a. i collaboratori della divisione Malattie trasmissibili dell’UFSP;
b. i medici cantonali e i collaboratori dei servizi medici cantonali.
2 L’accesso consente di leggere, registrare, modificare e cancellare i dati.
3 L’UFSP rilascia i personali diritti di accesso e disciplina la relativa autenticazione per il sistema per le dichiarazioni.
Art. 91 Accesso al modulo per la gestione delle persone entrate in contatto
con agenti patogeni
1 Se necessario all’adempimento dei loro compiti prescritti dalla LEp, le seguenti persone hanno accesso al modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni mediante procedura di richiamo:
a. i collaboratori della divisione Malattie trasmissibili dell’UFSP;
b. i medici cantonali e i collaboratori dei servizi medici cantonali;
c. l’incaricato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato, i collaboratori dell’ufficio Servizio sanitario coordinato e il Servizio medico militare.
2 L’accesso consente di leggere, registrare, modificare e cancellare i dati.
3 L’UFSP rilascia i diritti di accesso personali e disciplina la relativa autenticazione per il modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni.
Art. 92 Accesso al sistema d’informazione da parte di terzi incaricati
1 Per terzi incaricati s'intendono persone oppure organizzazioni cui l’autorità competente affida, mediante contratto, lo svolgimento di compiti d’esecuzione prescritti per legge.
2 Ad essi può essere concesso l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati personali e ai dati sullo stato di salute di cui necessitano per adempiere gli incarichi loro attribuiti.
3I diritti di accesso e i provvedimenti necessari a garantire la protezione dei dati devono essere stabiliti nell’ambito del mandato.