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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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Titolo secondo: individuazione e sorveglianza
Capitolo 1: sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza
Art. 3
L’UFSP gestisce in particolare i seguenti sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza:
a. il sistema di dichiarazione per rilevare i referti clinici e i risultati delle analisi di laboratorio;
b. il sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili frequenti (sistema di dichiarazione Sentinella);
c. il sistema di rilevamento delle patologie pediatriche rare nei bambini ricoverati in ospedale (Swiss Pediatric Surveillance Unit SPSU);
d. i sistemi di sorveglianza di infezioni associate alle cure e resistenze agli agenti patogeni.
Capitolo 2: Dichiarazioni obbligatorie
Sezione 1: Obbligo di dichiarazione
Art. 4 Oggetto dell’obbligo di dichiarazione
1 L’obbligo di dichiarazione riguarda le osservazioni di cui all’articolo 12 capoverso 6 LEp effettuate durante l’esercizio dell’attività professionale.
2 Gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché i laboratori sono tenuti a garantire l’attività di dichiarazione al loro interno.
Art. 5 Termine della dichiarazione nel caso di un possibile pericolo per la
salute pubblica
Se le autorità cantonali soggette all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12 capoverso 4 LEp o i conduttori di navi o i piloti di aeromobili sulle rotte internazionali o charter effettuano un’osservazione in base alla quale vi è un sospetto pericolo per la salute pubblica, dichiarano immediatamente tale osservazione.
Sezione 2: Contenuto delle dichiarazioni obbligatorie
Art. 6 Dichiarazioni di referti clinici
La dichiarazione di referti clinici di medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
a. la diagnosi e la comparsa;
b. in merito alla disposta diagnostica di laboratorio: indicazioni sul motivo del test, sulla data del prelievo, sul materiale di analisi e sul metodo;