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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

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Titolo secondo: individuazione e sorveglianza

Capitolo 1: sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza

Art. 3

L’UFSP gestisce in particolare i seguenti sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza:

a. il sistema di dichiarazione per rilevare i referti clinici e i risultati delle analisi di laboratorio;

b. il sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili frequenti (sistema di dichiarazione Sentinella);

c. il sistema di rilevamento delle patologie pediatriche rare nei bambini ricoverati in ospedale (Swiss Pediatric Surveillance Unit SPSU);

d. i sistemi di sorveglianza di infezioni associate alle cure e resistenze agli agenti patogeni.

Capitolo 2: Dichiarazioni obbligatorie

Sezione 1: Obbligo di dichiarazione

Art. 4 Oggetto dell’obbligo di dichiarazione

1 L’obbligo di dichiarazione riguarda le osservazioni di cui all’articolo 12 capoverso 6 LEp effettuate durante l’esercizio dell’attività professionale.

2 Gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché i laboratori sono tenuti a garantire l’attività di dichiarazione al loro interno.

Art. 5 Termine della dichiarazione nel caso di un possibile pericolo per la

salute pubblica

Se le autorità cantonali soggette all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12 capoverso 4 LEp o i conduttori di navi o i piloti di aeromobili sulle rotte internazionali o charter effettuano un’osservazione in base alla quale vi è un sospetto pericolo per la salute pubblica, dichiarano immediatamente tale osservazione.

Sezione 2: Contenuto delle dichiarazioni obbligatorie

Art. 6 Dichiarazioni di referti clinici

La dichiarazione di referti clinici di medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:

a. la diagnosi e la comparsa;

b. in merito alla disposta diagnostica di laboratorio: indicazioni sul motivo del test, sulla data del prelievo, sul materiale di analisi e sul metodo;