Progetto

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto

più necessari ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp, ma al più tardi dopo dieci anni.

2 Distruggono i moduli per le dichiarazioni di cui agli articoli 6-9 dopo la registrazione elettronica e la revisione dei dati, ma al più tardi dopo dieci anni.

3 Distruggono i seguenti documenti e dati dopo la valutazione, ma al più tardi dopo due anni:

a. le schede di contatto (art. 50);

b. i questionari sullo stato di salute (art. 52);

c. gli elenchi dei passeggeri (art. 59 cpv. 3);

d. i dati rilevati per identificare le persone nell’ambito delle indagini epidemiologiche (artt. 19-21).

Capitolo 5: Sistema d’informazione

Sezione 1: Responsabilità per il sistema

Art. 86

1 L’UFSP provvede all’esercizio del sistema d’informazione di cui all’articolo 60 LEp e ne garantisce la disponibilità.

2 È responsabile del sistema d’informazione. In un regolamento per il trattamento dei dati stabilisce in particolare i provvedimenti necessari a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

3 Le autorità esecutive, che utilizzano il sistema d’informazione, sono responsabili nel loro ambito dell’attuazione dei provvedimenti di cui al capoverso 2. I Cantoni adottano provvedimenti organizzativi e tecnici per impedire ogni trattamento non autorizzato nonché la sottrazione dei dati.

Sezione 2: Struttura e contenuto del sistema d’informazione

Art. 87 Struttura del sistema d’informazione

1 Il sistema d’informazione si compone di:

a. una banca dati, che contiene dati sulle osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione (sistema per le dichiarazioni);

b. un modulo contenente dati di persone che sono malate, sospette malate, contagiate o sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, nonché le persone con cui sono venute in contatto (modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni).

2 Il modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni è integrato come modulo a sé stante nel Sistema d’informazione e d’impiego del