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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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più necessari ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp, ma al più tardi dopo dieci anni.
2 Distruggono i moduli per le dichiarazioni di cui agli articoli 6-9 dopo la registrazione elettronica e la revisione dei dati, ma al più tardi dopo dieci anni.
3 Distruggono i seguenti documenti e dati dopo la valutazione, ma al più tardi dopo due anni:
a. le schede di contatto (art. 50);
b. i questionari sullo stato di salute (art. 52);
c. gli elenchi dei passeggeri (art. 59 cpv. 3);
d. i dati rilevati per identificare le persone nell’ambito delle indagini epidemiologiche (artt. 19-21).
Capitolo 5: Sistema d’informazione
Sezione 1: Responsabilità per il sistema
Art. 86
1 L’UFSP provvede all’esercizio del sistema d’informazione di cui all’articolo 60 LEp e ne garantisce la disponibilità.
2 È responsabile del sistema d’informazione. In un regolamento per il trattamento dei dati stabilisce in particolare i provvedimenti necessari a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
3 Le autorità esecutive, che utilizzano il sistema d’informazione, sono responsabili nel loro ambito dell’attuazione dei provvedimenti di cui al capoverso 2. I Cantoni adottano provvedimenti organizzativi e tecnici per impedire ogni trattamento non autorizzato nonché la sottrazione dei dati.
Sezione 2: Struttura e contenuto del sistema d’informazione
Art. 87 Struttura del sistema d’informazione
1 Il sistema d’informazione si compone di:
a. una banca dati, che contiene dati sulle osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione (sistema per le dichiarazioni);
b. un modulo contenente dati di persone che sono malate, sospette malate, contagiate o sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, nonché le persone con cui sono venute in contatto (modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni).
2 Il modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni è integrato come modulo a sé stante nel Sistema d’informazione e d’impiego del