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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

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a. informano le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione o i loro rappresentanti legali sul calendario nazionale di vaccinazione e sui rischi di trasmissione e di malattia per le persone non vaccinate;

b. controllano regolarmente lo stato vaccinale e informano le persone interessate o i loro rappresentanti legali sulle vaccinazioni che, in base al calendario nazionale di vaccinazione, dovrebbero essere completate, richiamate o recuperate;

c. mettono i mezzi ufficiali d’informazione della Confederazione o dei Cantoni a disposizione delle persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione o dei loro rappresentanti legali.

Art. 35 Obblighi del personale sanitario e dei farmacisti

1 Il personale di cura, le levatrici, gli assistenti ostetrici, il personale medico ausiliario e i farmacisti contribuiscono all’attuazione del calendario nazionale di vaccinazione nell’esercizio della loro attività.

2 Informano le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione o i loro rappresentanti legali sul piano nazionale di vaccinazione oppure li esortano a rivolgersi ai medici.

Art. 36 Obbligo d’informazione dei Cantoni

(Art. 21 LEp)

Le autorità cantonali competenti informano in particolare le seguenti persone e istituzioni, attive o residenti nel rispettivo territorio cantonale, sul piano nazionale di vaccinazione:

a. i medici;

b. il personale di cura, le levatrici, gli assistenti ostetrici, il personale medico ausiliario e i farmacisti;

c. le associazioni professionali nel settore sanitario;

d. le istituzioni che si occupano della formazione nel settore sanitario;

e. le istituzioni che seguono o impiegano persone appartenenti a gruppi a rischio o con un elevato rischio di esposizione o di trasmissione.

Art. 37 Controllo dello stato vaccinale di bambini e giovani

(Art. 21 LEp)

1Le competenti autorità cantonali verificano lo stato vaccinale dei bambini e dei giovani durante la scuola dell’obbligo. Il controllo viene effettuato almeno:

a. all’inizio della scolarità;

b. alla fine della scolarità.

2Possono controllare lo stato vaccinale di bambini e giovani nelle strutture di custodia collettiva diurna e in altre istituzioni di accoglienza.

3 Raccomandano ai bambini e ai giovani non completamente vaccinati o ai loro rappresentanti legali la vaccinazione in base al calendario nazionale di vaccinazione.