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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

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b. una descrizione del progetto da sostenere, in particolare le informazioni sullo scopo e sui vantaggi nonché un piano di finanziamento.

3 All’occorrenza l’UFSP può richiedere altri documenti.

Art. 74 Decisione e ammontare della somma

1 L’UFSP stabilisce l’ammontare in base al tipo e all’importanza dei compiti e determina i costi computabili.

2 Accorda gli aiuti finanziari sotto forma di decisione o di contratto di diritto pubblico.

Titolo sesto: Organizzazione e procedura

Capitolo 1: Medici cantonali

(Art. 53 LEp)

Art. 75 Presupposti per assumere l’incarico

1 Chi intende assumere l’incarico di medico cantonale nell’ambito dei compiti previsti dalla legge sulle epidemie deve poter provare di possedere:

a. un diploma federale o estero riconosciuto di medico secondo la legge del 23 giugno 20066 sulle professioni mediche (LPMed); e

b. un titolo federale o estero riconosciuto di perfezionamento ai sensi della LPMed7.

2 Il medico cantonale deve dimostrare di conoscere l’epidemiologia e la lotta contro le malattie trasmissibili.

Art. 76 Obblighi

Il medico cantonale partecipa alle formazioni approfondite organizzate dall’UFSP e dall’Associazione dei medici cantonali della Svizzera (AMCS) nell’ambito delle malattie trasmissibili.

Art. 77 Ufficio comune dei medici cantonali

Se alcuni Cantoni gestiscono in comune un ufficio dei medici cantonali lo comunicano all’UFSP.

Capitolo 2: Organo di coordinamento

(Art. 54 LEp)

6 RS 811.11

7 RS 811.11