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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine
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Art. 13 Inoltro delle dichiarazioni
1 I medici cantonali inoltrano all’UFSP le dichiarazioni entro i termini previsti e, qualora necessario per la lotta contro una malattia trasmissibile, informano il medico cantonale di un altro Cantone.
2 Se necessario, nel loro Cantone provvedono al reciproco scambio di osservazioni con il chimico cantonale, il veterinario cantonale nonché il farmacista cantonale.
Art. 14 Informazioni concernenti le osservazioni soggette all’obbligo di
dichiarazione
1 Chiunque sia soggetto all’obbligo di dichiarazione deve, su richiesta, fornire al medico cantonale e all’UFSP informazioni concernenti le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione. L’UFSP e i medici cantonali assicurano il reciproco scambio di informazioni.
2 Per un rilevamento più preciso delle osservazioni l’UFSP può incaricare i laboratori di fornire a chi è soggetto all’obbligo di dichiarazione uno speciale modulo relativo al referto clinico con il risultato dell’analisi.
3 Gli ospedali, altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e gli esercenti di aeroporti e di impianti portuali designano un interlocutore che coordini le informazioni all’interno dell’istituzione o dell’azienda.
Art. 15 Informazione concernente i provvedimenti adottati dalle autorità
1 I medici cantonali informano l’UFSP in merito ai provvedimenti adottati dalle autorità di cui agli articoli 33-38 e 40 LEp.
2 Verificano l’attuazione dei provvedimenti. Medici, ospedali, altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario, laboratori, esercenti di aeroporti e di impianti portuali sono tenuti a fornire loro le informazioni. Informano l’UFSP sullo stato dell’attuazione.
Art. 16 Rielaborazione dei dati per le dichiarazioni
L’UFSP elabora i dati rilevati secondo gli articoli 6-9, mette a disposizione del pubblico in forma elettronica le statistiche anonimizzate e pubblica regolarmente rilevamenti, analisi e commenti.
Capitolo 3: Dichiarazioni volontarie
Art. 17 Valutazione
1 L’UFSP rileva e valuta le osservazioni la cui dichiarazione è stata convenuta con medici, laboratori, ospedali o altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario.
2 Stabilisce per scritto le modalità di rilevamento delle dichiarazioni volontarie. All’occorrenza, può costituire un’apposita commissione.