Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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essere applicato in vario modo: si può procedere per sorteggio oppure selezionando per esempio ogni quinto nuovo arrivato.
Occorre osservare il principio dell’unità della famiglia (art. 8 della Convenzione del 4 novembre 195017 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; CE-DU). Se il membro di una famiglia è attribuito alle fasi di test, anche le domande d’asilo degli altri membri della famiglia vanno trattate nell’ambito delle procedure di test.
Capoverso 2
Determinate categorie di domande, come per esempio le domande multiple o le domande di riesame, vanno escluse dalle fasi di test.
Il 14 dicembre 2012, il Parlamento ha adottato la revisione della LAsi (progetto 1). Le modifiche entreranno verosimilmente in vigore il 1° genna io 2014. Gli articoli 111b segg. LAsi introducono una nuova disciplina delle domande di riesame e delle domande multiple. In linea di principio, queste domande saranno trattate secondo una procedura unitaria celere svolta esclusivamente per scritto. Pertanto, le fasi di test non si prestano per il trattamento di queste domande.
Capoverso 3
Il capoverso 1 sancisce l’obbligo di osservare il principio dell’unità della famiglia nell’attribuire i richiedenti l’asilo a un centro della Confederazione. La decisione sulla concessione o il rifiuto dell’asilo dev’essere emanata a prescindere dal fatto che la domanda sia trattata nell’ambito delle fasi di test o no (vedasi anche l’art. 5). I motivi d’impugnazione si limitano pertanto alla garanzia dell’unità della famiglia sancita dall’articolo 8 CEDU.
Capoverso 4
L’attribuzione o meno alle fasi di test è compatibile con il principio costituzionale dell’uguaglianza. Le fasi di test comportano, sì, una procedura d’asilo celere, che accorcia conseguentemente la tempistica d’evasione e di ricorso, ma in compenso i richiedenti l’asilo beneficiano, quale misura accompagnatoria, di una tutela giurisdizionale completa e gratuita per l’intera procedura. Tutte le procedure garantiscono l’osservanza dei diritti procedurali, segnatamente anche per quanto riguarda l’obbligo delle autorità di stabilire integralmente i fatti.
Pertanto, non sussiste un diritto al trattamento della domanda e all’emanazione della decisione nell’ambito di fasi di test o secondo la procedura al di fuori di esse.
Articolo 5 Conseguenze della partecipazione alle fasi di test
La procedura nell’ambito delle fasi di test non influisce minimamente sull’esito della procedura d’asilo. La tipologia della procedura non influisce sulla qualità di rifugiato di una persona e sulla concessione o meno dell’asilo. Alle procedure in fase di test si applicano in particolare i principi della LAsi (segnatamente gli art. 1 segg.) e del diritto procedurale. Eventuali contestazioni possono essere sollevate in procedura di ricorso.
Articolo 6 Validità della LAsi e della LStr
Secondo l’articolo 112b capoverso 4 LAsi, tutte le disposizioni di legge a cui è derogato nell’ambito delle fasi test sono elencate in un’ordinanza. Tutte le disposizioni della LAsi e della LStr sono applicabili anche alle fasi di test, a meno che la predetta ordinanza non disponga esplicitamente altrimenti.
Articolo 7 Centri di procedura, d’attesa e di partenza
Capoverso 1
L’articolo disciplina la procedura quale viene svolta nei centri della Confederazione. Questi sono gestiti dall’UFM e possono essere adibiti a centri di procedura, d’attesa o di partenza. Le funzioni dei centri sono calcate sulle varie fasi procedurali. In un centro di procedura sono espletate diverse fasi procedurali che presuppongono la presenza di tutte le persone coinvolte nella procedura. In un centro d’attesa sono perlopiù alloggiati i richiedenti l’asilo che hanno
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