Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine

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L’aiuto finanziario supplementare è oggetto di una disposizione potestativa. Nella prassi sarà pertanto possibile reagire rapidamente a eventuali sviluppi indesiderati.

Capoverso 2

L’aiuto finanziario supplementare ammonta al massimo a 2000 franchi per richiedente l’asilo. Entro tale margine, può essere definito in funzione di ciascun caso e diminuisce a mano a mano che avanza la procedura. Non è garantito nessun diritto a queste prestazioni. L’aiuto finanziario supplementare non può essere combinato con l’aiuto materiale supplementare di cui all’articolo 74 capoverso 3 OAsi 2.

Nei casi in cui domanda d’asilo è a priori destinata all’insuccesso, l’aiuto finanziario può essere versato sin dall’emanazione della decisione, anche se questa interviene molto presto. L’aiuto materiale supplementare, invece, può essere versato solo dopo un soggiorno di tre mesi.

Capoverso 3

Le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito emanata in procedura Dublino o il cui Stato d’origine o provenienza è uno Stato sicuro (safe country) sono escluse dall’aiuto finanziario supplementare.

Articolo 36 Decisioni incidentali impugnabili nelle fasi di test

Le decisioni incidentali emanate nell’ambito dell’attribuzione alle fasi di test (cfr. art. 4 cpv. 3; ricordiamo che la decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia), possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale. Questo approccio è giustificato, giacché la decisione di prima istanza interverrà entro un breve intervallo dall’attribuzione alla fase di test.

Articolo 37 Termini di ricorso

Secondo l’articolo 112b capoverso 3 LAsi, durante le fasi di test, il Consiglio federale può ridurre a dieci giorni il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall’articolo 108 capoverso 1 se ai richiedenti l’asilo interessati è garantita una tutela giurisdizionale efficace mediante provvedimenti adeguati. In applicazione della presente ordinanza, le persone la cui domanda d’asilo è trattata nell’ambito delle fasi di test fino all’emanazione della decisione materiale ottengono una tutela giuridsizionale efficace. Pertanto, è giuridicamente possibile e giustificato ridurre il termine di ricorso da 30 a dieci giorni. I termini di ricorso vigenti secondo l’articolo 108 capoverso 2 LAsi sono applicabili anche alle decisioni emanate nell’ambito delle fasi di test.

Articolo 38 Applicabilità delle misure coercitive

Le misure coercitive previste dagli articoli 73 segg. LStr si riferiscono in parte a persone soggiornanti in centri di registrazione o in centri speciali conformemente all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi (p. es. art. 74 cpv 2 LStr e art. 76 cpv .1 lett. b n. 5 LStr). Ora, devono essere applicabili anche alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione.

Articolo 39 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione

Nell’ambito delle modifiche urgenti entrate in vigore il 29 settembre 2012, l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr è stato integrato con la possibilità per l’UFM d’incarcerare lo straniero, allo scopo di assicurare l’esecuzione, se la decisione d’allontanamento è notificata in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile. Per tenere conto della situazione speciale inerente all’esecuzione degli allontanamenti dai centri della Confederazione, questa carcerazione deve poter essere disposta anche dai Cantoni d’ubicazione dei centri.

Le fasi di test si svolgeranno verosimilmente nel Cantone Zurigo. La facoltà di ordinare questa carcerazione sarà appannaggio esclusivo del Cantone d’ubicazione.