Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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sentiti. Come secondo il diritto vigente, in questi casi non è svolta l’audizione sui motivi d’asilo (art. 36 cpv. 2 LAsi).
Capoverso 2
Le fasi procedurali elencate all’articolo 16 capoverso 2 lettere e-h vanno espletate per analogia anche nel contesto della procedura Dublino. Sempre per analogia, la bozza della decisione di non entrata nel merito è sottoposta per parere al rappresentante legale prima della stesura della decisione definitiva (art. 16 cpv. 2 lett. f). Seguono l’emanazione e la notificazione della decisione sull’asilo (cfr. in merito i termini procedurali in prima istanza di cui all’art. 20 cpv. 2).
Articolo 19 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso
Tutte le audizioni sono svolte alla presenza del rappresentante legale del richiedente. Pertanto, non sono applicabili le disposizioni sui rappresentanti delle istituzioni di soccorso di cui agli articoli 29 e 30 LAsi.
Le persone che in passato partecipavano alle audizioni sui motivi d’asilo in qualità di rappresentanti delle istituzioni di soccorso possono continuare a prendere parte alle fasi procedurali in veste di rappresentanti dei richiedenti l’asilo (nell’ambito del gratuito patrocinio o della rappresentanza legale designata autonomamente dai richiedenti stessi; cfr. commenti ad art. 23). Infine, è possibile demandare a terzi anche compiti inerenti all’aiuto al ritorno.
Se dopo l’audizione il richiedente è attribuito alla procedura al di fuori delle fasi di test e in un secondo tempo occorre procedere a una nuova audizione, quest’ultima sarà svolta alla presenza di un rappresentante delle istituzioni di soccorso. La procedura al di fuori delle fasi di test non prevede un diritto al gratuito patrocinio (cfr. art. 21 segg.).
Articolo 20 Termini procedurali in prima istanza
Capoverso 1
Nell’ambito dell’articolo 16 capoverso 3 è possibile prorogare di qualche giorno il termine di trattamento compreso tra otto e dieci giorni.
Capoverso 2
Per espletare le necessarie fasi procedurali occorre il termine di tre giorni previsto per la procedura Dublino (art. 18 cpv. 2)
Articolo 21 Principio
Capoverso 1
Quale misura accompagnatoria all’accelerazione della procedura, i richiedenti l’asilo privi di mezzi godono di un diritto all’assistenza giuridica gratuita e al gratuito patrocinio.
Questo diritto è dato unicamente se la domanda d’asilo è trattata nell’ambito delle fasi di test. Le persone la cui procedura, dopo l’audizione sui motivi d’asilo, non può essere attribuita alle fasi di test non hanno più diritto alla consulenza giuridica gratuita e al gratuito patrocinio. In questi casi, la procedura d’asilo è svolta, come sinora, secondo le disposizioni legali generali. Siccome le fasi di test concernono unicamente la procedura celere e la procedura Dublino, non sono previste norme speciali per la tutela giurisdizionale al di fuori di tali procedure. Del resto, non sarebbe giustificato creare disparità di trattamento tra persone la cui domanda d’asilo è trattata sin dall’inizio secondo la procedura al di fuori delle fasi di test e le persone che, fino alla cernita, sono attribuite alle fasi di test.
L’organizzazione della tutela giurisdizionale nella procedura allargata è parte integrante della prevista revisione della legge sull’asilo (progetto 2).
L’assegnazione di un rappresentante legale avviene all’inizio della fase preparatoria. È possibile cambiare rappresentante legale solo se motivi importanti lo giustificano.