Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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d’occupazione apportano inoltre una soluzione al problema dell’inazione degli ospiti delle strutture federali, segnatamente offrendo loro la possibilità di partecipare a lavori di utilità pubblica. Grazie ad attività appropriate che strutturano la giornata, i programmi d’occupazione favoriscono la coabitazione. I lavori parlamentari hanno posto l’accento su vari obiettivi perseguiti tramite questa misura. L’idea è, per esempio, di ridurre la concentrazione di richiedenti l’asilo nelle zone sensibili dei Comuni (in particolare per i centri situati in Comuni di media grandezza come Altstätten, Chiasso o Vallorbe), di ridurre le tensioni legate all’inazione dei richiedenti l’asilo, di migliorare in seno alla popolazione locale la percezione dei richiedenti l’asilo e delle località che ospitano i centri di registrazione, di riconoscere il contributo fornito dai richiedenti, offrendo loro al tempo stesso la possibilità di costituirsi una piccola indipendenza finanziaria (assegno di motivazione) durante la permanenza nei centri.
I programmi d’occupazione sono destinati a richiedenti l’asilo adulti o minorenni di età corrispondente alla fine della scuola dell’obbligo in Svizzera (di norma a partire dai 16 anni). Per tenere conto del carattere irregolare dei programmi d’occupazione e garantire una rotazione tra i richiedenti interessati, è d’uopo indicare che gli interessati non hanno un diritto di partecipazione individuale ai programmi d’occupazione.
Negli aeroporti internazionali non è possibile prevedere programmi d’occupazione. Infatti, l’assegnazione dei richiedenti l’asilo alla zona di transito dell’aeroporto (giacché non sono ancora autorizzati a entrare in Svizzera), il trattamento delle domande in procedura celere e la durata massima del soggiorno autorizzato nella zona di transito (60 giorni; art. 22 cpv. 5 LAsi) escludono la partecipazione a programmi d’occupazione.
Capoverso 2
Al momento vi sono già attività «d’occupazione» organizzate all’interno dei centri di registrazione o dei centri esterni della Confederazione. L’ordinanza del DFGP vigente prevede la partecipazione dei richiedenti l’asilo ai lavori domestici (art. 6) e al buon funzionamento dei centri (servizio dei pasti, lavanderia, ecc.). Sono proposte anche altre attività, per esempio attività sportive, corsi di lingua o incontri con la popolazione.
Per quanto concerne le attività d’interesse generale locale o regionale a favore del Cantone o del Comune, le esperienze maturate sinora dall’UFM consentono di affermare che si tratterà prevalentemente di attività rimunerate grazie ad assegni di motivazione. Rientrano in questa categoria in particolare le attività svolte nel settore della protezione della natura e dell’ambiente o della cura degli spazi pubblici. Le attività che entrano in linea di conto sono essenzialmente lavori a favore dei Comuni. I centri di registrazione di Chiasso e Vallorbe hanno instaurato una collaborazione proficua sia con i rispettivi Comuni d’ubicazione sia con i Comuni limitrofi. Nel corso del 2011, questi due centri hanno occupato 3000 richiedenti l’asilo in diverse attività rimunerate come per esempio la sfrondatura di alberi e arbusti lungo i sentieri forestiali, lavori di sboscamento o di pulizia delle strade pubbliche.
Per attività volte a favorire una migliore coabitazione s’intendono soprattutto le attività svolte in ambito sportivo (p. es. organizzazione di partite di calcio) oppure le attività a sostegno del volontariato (p. es. l’assistenza a persone anziane o disabili).
La partecipazione ai programmi d’occupazione non esenta i richiedenti l’asilo dall’obbligo di contribuire al buon funzionamento dei centri che li ospitano, per esempio servendo i pasti o svolgendo lavori domestici (art. 6).
Capoverso 3
Durante i primi tre mesi dopo l’inoltro della domanda d’asilo i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa. (art. 43 cpv. 1 LAsi). Tuttavia, il legislatore non ha voluto sottoporre a un periodo d’attesa i richiedenti l’asilo che partecipano a un programma d’occupazione di utilità pubblica (art. 43 cpv. 4 LAsi). In virtù dell’articolo 30 capoverso 1 lettara l LStr è possibile derogare alle condizioni d’ammissione in Svizzera al fine di disciplinare l’attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione. Pertanto, queste persone sottostanno alle condizioni stabilite nel programma d’occupazione (art. 52 cpv. 2 OASA). Se il programma d’occupazione lo prevede, è possibile indennizzare i richiedenti l’asilo per l’attività svolta.