Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine

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Capoverso 5

Dev’essere possibile delgare a terzi esclusivamente le attività amministrative indicate al capoverso 2. Gli altri compiti, come la redazione della decisione sull’asilo, la prima interrogazione formale o l’audizione sui motivi d’asilo, sono elementi centrali della procedura d’asilo e vanno pertanto espletati, come sinora, dai soli collaboratori dell’UFM.

Articolo 16 Procedura celere

Capoverso 1

Al termine della fase preparatoria inizia la procedura d’asilo vera e propria. A questo punto occorre decidere se procedere nell’ambito della procedura celere oppure della procedura secondo il diritto vigente.

In linea di principio, la durata della procedura celere è compresa fra otto e dieci giorni lavorativi; in casi motivati può tuttavia essere prolungata di qualche giorno (cpv. 3). Il rapporto finale del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni prevede otto giorni lavorativi. Nelle fasi di test è tuttavia auspicabile una certa flessibilità. In casi individuali è peraltro possibile derogare ai termini previsti (cfr. cpv. 3).

Capoverso 2

Il capoverso 2 elenca le fasi procedurali da espletare. Conformemente al modello olandese, queste fasi procedurali devono essere espletate secondo uno scadenzario prestabilito. Non è tuttavia opportuno definire in un’ordinanza la cadenza giornaliera delle fasi procedurali. A tal fine saranno invece emanate pertinenti istruzioni. L’ordinanza si limita a definire la durata massima della procedura celere e, pertanto, a consentire un approccio flessibile durante le fasi di test.

Al termine dell’audizione sui motivi d’asilo (lett. b) è effettuata una cernita dei casi in funzione della tipologia di procedura applicata (procedura celere o procedura al di fuori delle fasi di test). Se non è possibile svolgere la procedura nell’arco di otto giorni, per esempio perché occorrono ulteriori chiarimenti, la procedura è proseguita secondo il diritto vigente e il richiedente è attribuito senza indugio a un Cantone (art. 14 cpv. 2).

Alanogamente al modello olandese, la bozza della decisione negativa sull’asilo è sottoposta per parere al competente rappresentante legale prima dell’emanazione della decisione definitiva (lett. f). Con ciò s’intende accrescere sia la qualità della decisione sia l’accettazione che riscontrerà, abbreviando al tempo stesso l’eventuale procedura di ricorso, giacché al momento della stesura della decisione possono già essere considerati i possibili motivi d’impugnazione.

Capoverso 3

In via eccezionale è possibile prolungare di qualche giorno la durata massima della procedura celere, qualora si possa prevedere che la procedura possa essere conclusa entro breve termine. Anche motivi organizzativi possono richiedere una proroga, per esempio a causa della malattia o dell’assenza imprevista di una persona coinvolta nella procedura.

Articolo 17 Procedura al di fuori delle fasi di test

Se non è possibile emanare la decisione sull’asilo entro i termini previsti dall’ordinanza, la procedura d’asilo è svolta al di fuori delle fasi di test. Non appena il richiedente l’asilo ha lasciato il centro della Confederazione, la presente ordinanza non è più applicabile. Il trattamento della domanda d’asilo al di fuori delle fasi di test è retta dalle disposizioni generali della LAsi e della LStr.

Articolo 18 Procedura Dublino

Capoverso 1

Le principali fasi della procedura Dublino sono espletate già durante la fase preparatoria (art. 15 cpv. 2-4). Ciò comprende segnatamente anche la concessione del diritto di essere