Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine

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Articolo 40 Partecipazione alle spese di carcerazione

In caso di carcerazione (preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa come anche in caso di fermo) di durata non inferiore alle dodici ore, l’UFM versa un importo forfettario di 140 franchi al giorno. Di norma, questo importo non basta a coprire integralmente le spese. Stando ai dati forniti dai Cantoni, un posto di carcerazione amministrativa in Svizzera costa in media ca. 200 franchi al giorno. Per aumentare il numero di esecuzioni dai centri della Confederazione, i Cantoni d’ubicazione dei centri che svolgono le fasi di test devono beneficiare di un importo forfettario che copra la totalità delle spese. L’importo va definito in una convenzione amministrativa, fondandosi sull’importo computato da un Cantone d’ubicazione a un Cantone terzo per l’usufrutto di un posto di carcerazione. Al momento è in atto una valutazione generale dell’importo forfettario per le spese di carcerazione.

2.2 Commento alle singole disposizioni dell’OAsi 1

Articolo 4 Lingua della procedura

Lettera c

Le procedure previste per i centri di registrazione possono applicarsi ai centri speciali, salvo per quanto concerne la presentazione di una domanda d’asilo (art. 26 cpv. 1terLAsi). Pertanto, è possibile prevedere la possibilità di svolgere le audizioni sui motivi d’asilo direttamente nei centri speciali. Di conseguenza, se il richiedente soggiorna in un centro speciale, l’UFM può, in via eccezionale, scostarsi dalla norma secondo cui la procedura è svolta nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente (art. 16 cpv. 2 LAsi). Può dunque interrogare direttamente il richiedente sui motivi d’asilo in una lingua diversa da quella parlata nel Cantone d’attribuzione (art. 4 lett. c OAsi 1).

Va rilevato che l’articolo 4 OAsi 1 è stato interamente ripreso nell’articolo 16 capoverso 3 LAsi qual è stato adottato dal Parlamento il 14 dicembre 201220 (non ancora vigente). Sebbene la nuova disposizione della LAsi non mezioni i centri speciali, bensì soltanto i centri di registrazione e procedura, non si tratta qui di un silenzio qualificato del legislatore, bensì di una semplice lacuna che sarà colmata grazie alla prossima modifica dell’OAsi 1 (l’art. 4 OAsi 1 preciserà che l’ art. 16 cpv. 3 lett. c LAsi - non ancora vigente - si applica anche ai centri speciali).

Articolo 7a Accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale

Capoverso 2

I richiedenti l’asilo devono poter ricorrere a un consulente giuridico o a un rappresentante legale nei centri speciali in cui sono svolte fasi procedurali (cfr. anche il commento ad art. 4).

Articolo 9 Autorizzazione di residenza

Abrogato

L’articolo 19 capoverso 2 LAsi è stato abrogato dalla modifica urgente del 28 settembre 2012 della LAsi. L’abrogazione deriva dal fatto che, in occasione della precedente revisione della LAsi, l’UFM era aveva ottenuto la competenza di sentire i richiedenti l’asilo sui motivi d’asilo (art. 29 cpv. 1 LAsi). Pertanto, una persona in possesso di un permesso di domicilio o di dimora valido non può più presentare una domanda d’asilo a un’autorità cantonale. In questi casi, l’interessato deve presentare la propria domanda a un centro di registrazione e procedura. Ciò rende necessaria l’abrogazione dell’articolo 9 OAsi 1.