Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato21.
Il capoverso 2 riprende per analogia la definizione di esposizione a pericolo della sicurezza e dell’ordine pubblici dell’articolo 80 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)22. Vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il comportamento dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici. L’esposizione a pericolo è valutata secondo le circostanze specifiche del caso e in base al principio della proporzionalità. Tuttavia, è possibile tenere conto di considerazioni generali e preventive23. La nozione di esposizione a pericolo della sicurezza e dell’ordine pubblici è utilizzata dal legislatore anche nel contesto delle misure coercitive, segnatamente nell’ambito della lotta al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 cpv. 1 lett. a LStr). In questo contesto, il semplice sospetto che lo straniero possa commettere violazioni legate al mondo della droga è un motivo sufficiente per pronunciare una misura coercitiva24.
È ripresa per analogia la violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera a OASA. Pertanto, il mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità può indurre l’UFM a trasferire il richiedente in un centro speciale. Il capoverso 2 non riprende invece, tra le violazioni, il mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato e il fatto di approvare o incoraggiare pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità o un atto terroristico oppure di fomentare l’odio contro parti della popolazione (lett. b e c dell’art. 80 cpv. 1 OASA). Infatti, per un richiedente l’asilo residente in un centro di registrazione, queste situazioni rientrano nel mancato rispetto di prescrizioni di legge o nel disturbo considerevole dell’esercizio regolare dei centri di registrazione (cpv. 3 lett. b).
Capoverso 3
Vi è disturbo considerevole dell’esercizio regolare dei centri di registrazione segnatamente qualora il richiedente l’asilo violi gravemente il regolamento del centro di registrazione (lett. a) oppure ripetutamente non si attenga alle regole di condotta comunicate dal responsabile del centro di registrazione allo scopo di garantire il buon funzionamento del suo centro (lett. b).
La gravità della violazione del regolamento va valutata in funzione della regola trasgredita. Se, per esempio, un richiedente non è autorizzato a uscire dal centro di registrazione poiché quel giorno deve tenersi a disposizione per l’esecuzione della procedura d’asilo e di allontanamento (art. 12 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione del settore dell’asilo), la violazione del divieto d’uscita dev’essere considerata grave. La ripetizione di atti isolati che di per sé non giustificherebbero l’adozione di una misura (p. es. il fatto di tornare al centro di registrazione oltre l’orario regolamentare d’uscita) indica che la persona in questione non è disposta a conformarsi al regolamento vigente, per cui anche in questo caso la violazione dev’essere considerata grave.
La lettera b si riferisce alle situazioni in cui il responsabile di un centro di registrazione o il suo rappresentante comunica direttamente al richiedente una particolare regola di condotta. Può trattarsi, per esempio, di porre fine a propositi ingiuriosi o violenti o di evitare molestie sessuali. L’applicazione di questa disposizione non richiede l’apertura preliminare di un procedimento penale.
Capoverso 4
Il capoverso 4 riprende la formulazione dell’articolo 16 capoverso 1 OAsi 1, il quale rammenta che il richiedente soggiace all’obbligo di collaborare (art. 8 cpv. 3 LAsi) e deve tenersi a disposizione delle autorità durante la permanenza nel centro.
21
Cfr. Messaggio dell’8 mar. 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri; FF 2002 3424.
22
RS 142.201
23 Cfr. decisione del Tribunale federale 2C.36/2009, consid. 2.1. 24 Cfr. decisione del Tribunale federale 2A.347/2003, consid. 2.2.