Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine
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cisione, ma l’esecuzione dell’allontanamento non potrà avvenire durante la permanenza presso i centri della Confederazione. In questi casi potrà essere necessario, in un secondo tempo, attribuire i richiedenti ai Cantoni. Occorre inoltre considerare che la proporzione di domande delle varie tipologie (proporzione di procedure Dublino, necessità di ulteriori chiarimenti, ecc.) può variare col tempo.
Un altro elemento essenziale del riassetto del settore dell’asilo è l’incoraggiamento delle partenze volontarie dei richiedenti l’asilo oggetto di una decisione negativa. A questo scopo, nei centri della Confederazione occorre svolgere tempestivamente colloqui in vista del ritorno, informando i richiedenti l’asilo della possibilità di beneficiare di un aiuto al ritorno. I richiedenti l’asilo devono poter accedere alla consulenza per il ritorno e partire autonomamente dalla Svizzera beneficiando dell’aiuto al ritorno in ogni fase procedurale.
Le persone autorizzate a restare in Svizzera vanno integrate quanto prima.
1.3 Contenuto essenziale dell’ordinanza sulle fasi di test
L’avamprogetto dell’ordinanza sulle fasi di test codifica segnatamente i seguenti punti:
• durata massima di due anni per le fasi di test,
• le fasi di test concernono unicamente la procedura celere e la procedura Dublino. La pro-
cedura d’asilo al di fuori delle fasi di test è retta dal diritto vigente,
• attribuzione dei richiedenti l’asilo alle fasi di test secondo il principio della scelta a caso,
impossibilità di presentare una domanda d’asilo in un centro della Confederazione,
• nessun vantaggio o pregiudizio per i richiedenti la cui decisione sull’asilo è emanata in un
centro della Confederazione,
• organizzazione dei centri della Confederazione (centri di procedura, d’attesa e di parten-
za), durata massima della permanenza pari a 140 giorni,
• organizzazione e indennizzo della rappresentanza legale e della consulenza giuridica,
rinuncia alla presenza di rappresentanti delle istituzioni di soccorso durante l’audizione,
• compensazione per i Cantoni d’ubicazione al momento della ripartizione dei richiedenti
l’asilo,
• organizzazione della fase preparatoria e della procedura celere (inclusi i criteri per
l’attribuzione alla procedura ordinaria con ripartizione fra i Cantoni),
• organizzazione della procedura Dublino (fase preparatoria abbreviata),
• attribuzione ai Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione dei richiedenti l’asilo
oggetto di una decisione negativa sull’asilo e di esecuzione dell’allontanamento emanata in procedura celere,
• esecuzione dell’allontanamento dal centro della Confederazione da parte del Cantone
d’ubicazione.
Le previste disposizioni esecutive sono consone ai principi della Costituzione federale e del diritto internazionale. Rispettano le condizioni quadro stabilite nell’articolo 112b LAsi. Garantiscono pienamente i diritti procedurali dei richiedenti l’asilo.
1.4 Contenuto essenziale delle altre modifiche d’ordinanza
Non tutte le modifiche urgenti della LAsi adottate il 28 settembre 2012 dal Parlamento comportano un’attuazione a livello di ordinanza (cfr. n. 1.1). Si pensi in particolare alle disposizioni sull’utilizzazione di infrastrutture ed edifici della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo (art. 26a LAsi) e alle regole di competenza per ordinare una misura coercitiva (art. 74 cpv. 2, 76 cpv. 1 lett. b n. 5, 80 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri; LStr), tutte direttamente applicabili.
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