Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 33 pagine

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Le modifiche delle ordinanze, così come la nuova ordinanza sulle fasi di test, sono di durata limitata e producono effetto fino al 28 settembre 2015.

L’ordinanza 1 dell’11 agosto 199913 sull’asilo (OAsi 1), l’ordinanza 2 dell’11 agosto 199914 sull’asilo (OAsi 2) e l’ordinanza del DFGP del 24 novembre 200715 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo sono modificate come segue:

1. OAsi 1

La modifica dell’OAsi 1 tiene conto dell’abbandono della possibilità di presentare una domanda d’asilo dall’estero e abroga la disposizione relativa alla procedura presso una rappresentanza diplomatica svizzera all’estero (art. 10 OAsi 1). La disposizione resta tuttavia applicabile alle domande d’asilo presentate all’estero prima del 29 settembre 2012.

È introdotta una nuova disposizione riguardante i centri speciali di cui all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi (nuovo art. 16bisOAsi 1). Grazie a essa, l’UFM potrà assegnare, per un massimo di 140 giorni, un luogo di soggiorno e un alloggio collettivo (centro speciale) ai richiedenti l’asilo che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare dei centri di registrazione. La decisione d’assegnazione può essere impugnata mediante ricorso contro la decisione finale sull’asilo (in applicazione dell’art. 107 LAsi).

L’ordinanza è parimenti modificata per consentire di proseguire la procedura d’asilo in un centro specifico e di eseguire l’allontanamento direttamente da tale centro, nel cui caso il richiedente è attribuito al Cantone d’ubicazione del centro.

2. OAsi 2

È introdotta una nuova disposizione riguardante il computo del contributo forfettario alle spese per la sicurezza versato ai Cantoni d’ubicazione dei centri di registrazione, dei centri esterni ai sensi dell’articolo16a OAsi 1 o dei centri speciali ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1bisLAsi (nuovo art. 41 OAsi 2). È previsto il versamento annuo di un importo di riferimento di 110 000 franchi per una capacità ricettiva di 100 persone in un centro di registrazione o centro esterno nonché in un centro della Confederazione (fasi di test) e per una capacità ricettiva di 50 persone in un centro speciale. Il contributo forfettario indennizza il Cantone per la totalità delle spese di sicurezza rimborsabili conformemente all’articolo 91 capoverso 2ter LAsi.

3. Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore

dell’asilo

Il nuovo articolo 91 capoverso 4bisLAsi introduce la possibilità per la Confederazione di versare dei contributi per la realizzazione di programmi d’occupazione a favore di persone residenti nei centri di registrazione, nei centri esterni o nei centri speciali di cui all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi nonché nei centri della Confederazione (fasi di test). Questa possibilità non si estende agli alloggi per richiedenti l’asilo gestiti dai Cantoni. Pertanto, è apparso opportuno prevedere nuove disposizioni esecutive relative ai programmi d’occupazione direttamente nell’ordinanza del DFGP, giacché essa codifica le modalità di funzionamento dei centri gestiti dalla Confederazione.

Sono inoltre introdotte due nuove disposizioni riguardanti la realizzazione e il finanziamento dei programmi d’occupazione nei centri della Confederazione (nuovi art. 6a e 6b). L’accesso a questi programmi è limitato alle persone di 16 anni o più. Per il lavoro svolto nell’ambito dei

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